Ricorso in Cassazione Penale: Perché Non Puoi Più Farlo da Solo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede la massima competenza tecnica. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola procedurale fondamentale, introdotta con la riforma del 2017: l’imputato non può più presentare personalmente l’atto di ricorso, ma deve necessariamente avvalersi di un difensore abilitato. Vediamo insieme il caso e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso: Un Appello Finito Male
Un imprenditore, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare per un reato fiscale previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, decideva di impugnare la decisione. Egli proponeva personalmente un ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione di cause di non punibilità e altre violazioni di legge.
Tuttavia, l’iniziativa personale dell’imputato si è scontrata con una modifica normativa cruciale, che ha cambiato le regole di accesso al giudizio di legittimità.
La Riforma del Ricorso in Cassazione e le Sue Conseguenze
Il punto centrale della questione risiede nella modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, operata dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Prima di questa riforma, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. A partire dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della nuova norma, questa possibilità è stata eliminata.
Oggi, la legge stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa figura professionale garantisce la competenza tecnica necessaria per affrontare la complessità del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha rilevato che il ricorso era stato depositato nel luglio del 2024, quindi molti anni dopo l’entrata in vigore della riforma. Poiché l’atto era stato firmato personalmente dall’imputato e non da un avvocato cassazionista, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è puramente procedurale e si basa sull’interpretazione letterale della legge. L’art. 613 c.p.p., nella sua formulazione attuale, non lascia spazio a dubbi: la sottoscrizione del difensore specializzato è un requisito di ammissibilità essenziale. La mancanza di tale firma costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente. La Corte ha inoltre sottolineato che non si può ravvisare un’assenza di colpa da parte del ricorrente, in quanto le norme processuali si presumono conosciute e la loro violazione non è scusabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per l’imputato. In primo luogo, la sentenza di patteggiamento è diventata definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi privi dei requisiti di legge. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il “fai da te” è precluso e potenzialmente molto costoso. È indispensabile affidarsi sempre a un difensore tecnicamente qualificato per tutelare i propri diritti.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma del 2017 (L. 103/2017), che ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto obbligatoriamente da un difensore iscritto nell’albo speciale, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina i motivi di contestazione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, è una conseguenza automatica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, quando non vi è assenza di colpa nel ricorrente. Ha lo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BAGNACAVALLO il 30/12/1962
avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di RAVENNA
“tateravvi 9 e -aftelrfarti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 811.1qs.74/2000, deducendo omess applicazione dell’art. 129 cod. proc.pen. e I con il secondoiolazione di legge con riferimento alla richiesta di applicazione dell’art. 56 bis L.n.689/1981.
Il ricorso, proposto il 05/07/2024, e quindi dopo il 03/08/2017, data in cui è entrato vigore l’art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente