Ricorso in Cassazione: L’Errore Fatale di Presentarlo Personalmente
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede la massima competenza tecnica. Proprio per questo, la legge stabilisce regole procedurali molto rigide, la cui violazione può avere conseguenze definitive e costose. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda uno di questi paletti invalicabili: l’impossibilità per l’imputato di presentare personalmente l’impugnazione, essendo necessaria l’assistenza di un avvocato cassazionista. Analizziamo il caso per capire la logica dietro questa norma e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per reati edilizi e falsità in atti, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la pena di sei mesi di reclusione, decideva di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, commetteva un errore procedurale decisivo: redigeva e presentava l’atto di impugnazione personalmente, senza avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte: un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel merito delle contestazioni mosse dall’imputato alla sentenza di condanna. L’esame si è fermato a un rilievo preliminare, puramente procedurale, che ha assorbito ogni altra questione: la mancanza di legittimazione del proponente. I giudici hanno dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile, rilevando che l’impugnazione era stata formulata e sottoscritta personalmente dall’imputato. Questa modalità viola palesemente quanto prescritto dall’articolo 613 del codice di procedura penale.
Le Conseguenze Economiche della Declaratoria
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Come diretta conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici: il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma, fissata in via equitativa a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Un errore procedurale si è così tradotto in una sanzione economica significativa, oltre alla definitiva conferma della condanna penale.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un principio cardine della procedura penale di legittimità. L’articolo 613 c.p.p., soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “riforma Orlando”), ha reso ancora più stringente il requisito della difesa tecnica specializzata. La norma prevede che gli atti di ricorso in Cassazione debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La ratio è chiara: garantire che il giudizio di legittimità, incentrato sulla corretta applicazione della legge e non sui fatti, sia supportato da argomentazioni giuridiche di alto livello tecnico. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato rappresenta un difetto di legittimazione insanabile, che impedisce al giudice di esaminare le ragioni dell’impugnazione.
Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il processo, specialmente nelle sue fasi più avanzate, è governato da regole tecniche che non ammettono improvvisazione. Il ricorso in Cassazione non è un’istanza accessibile al cittadino senza l’intermediazione di un professionista qualificato. Il “fai-da-te” processuale non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione sottolinea come la funzione del difensore cassazionista non sia un mero orpello, ma una garanzia essenziale per il corretto funzionamento della giustizia e per la tutela effettiva dei diritti dell’imputato nel grado più alto del giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione penale non può essere presentato personalmente dall’imputato?
Sulla base del provvedimento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’articolo 613 del codice di procedura penale richiede espressamente che l’impugnazione sia firmata da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, e non dall’imputato stesso.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Come stabilito dalla Corte, la declaratoria di inammissibilità comporta, secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro.
La Corte ha esaminato le ragioni per cui l’imputato era stato condannato?
No, la Corte non ha esaminato il merito della vicenda (cioè le ragioni della condanna per reati edilizi). La decisione di inammissibilità è puramente procedurale e si fonda sull’unica constatazione che il ricorso è stato proposto da un soggetto non legittimato a farlo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32396 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32396 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATRONICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza del Corte di appello di Milano del 29 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale della stessa il 30 aprile 2021, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44, comma 1, lett. b) del d. P. R. n. 380 del 2001 (capo A), 44, comma 1, lett. a) del d. P. R. n. 380 del 2001 (capo B) e art. 481 cod. pen. (capo C). Fatt commessi in Milano dal 14 aprile 2014 in poi.
Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazion essendo stata l’impugnazione formulata personalmente dall’imputato NOME COGNOME e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall’ 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Osservato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.