Ricorso in Cassazione: Inammissibile se non Firmato dall’Avvocato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’apposito albo speciale, pena l’inammissibilità. Questa decisione chiarisce i limiti dell’autodifesa nel grado più alto della giustizia e sottolinea l’importanza del ruolo tecnico del legale. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un imputato che, a seguito di una condanna della Corte d’Appello, ha presentato due distinti ricorsi alla Corte di Cassazione. Il primo, datato 22 luglio 2024, è stato redatto e firmato personalmente dall’imputato. Con questo atto, egli sosteneva l’avvenuta prescrizione per il reato di danneggiamento che gli era stato contestato.
Successivamente, il suo difensore ha presentato un secondo ricorso, questa volta contestando aspetti diversi della sentenza: in particolare, la violazione di legge e i vizi di motivazione relativi all’applicazione della recidiva e alla determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
La Decisione della Corte sul ricorso in cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i ricorsi, giungendo a una conclusione netta: la dichiarazione di inammissibilità per tutti e due. Tuttavia, le ragioni alla base della decisione sono state diverse per ciascun atto.
Inammissibilità del Ricorso Personale
Il primo ricorso, quello presentato direttamente dall’imputato, è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La Corte ha richiamato l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che qualsiasi ricorso per cassazione, anche quelli straordinari, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte dell’imputato, quindi, non è consentita dalla legge.
Infondatezza del Ricorso del Difensore
Anche il secondo ricorso, sebbene formalmente corretto, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla recidiva e alla pena non avessero pregio.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte chiariscono i principi giuridici applicati. Per quanto riguarda il primo ricorso in cassazione, la motivazione è tecnica e perentoria. La riforma del 2017 ha voluto assicurare un elevato livello di tecnicismo e professionalità nei ricorsi presentati alla Suprema Corte, escludendo la possibilità che la parte privata possa agire da sola. Questo garantisce che gli atti siano redatti con la competenza necessaria per affrontare questioni di legittimità.
Per il secondo ricorso, la Corte ha spiegato che la motivazione della Corte d’Appello era pienamente sufficiente. Sulla recidiva, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato elementi concreti come la “proclività a delinquere” dell’imputato, i numerosi precedenti penali e la sua pericolosità sociale. Questi elementi, secondo la Cassazione, giustificavano ampiamente il riconoscimento dell’aggravante.
Relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Finché tale discrezionalità è esercitata nel rispetto degli articoli 132 e 133 del codice penale e la motivazione è logica e congrua, la Corte di Cassazione non può intervenire. Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano adeguatamente giustificato la loro decisione, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, chiunque intenda presentare un ricorso in cassazione in materia penale deve necessariamente avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il “fai da te” processuale in questa fase non è ammesso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In secondo luogo, contestare la valutazione del giudice sulla gravità della pena o sulla sussistenza della recidiva è molto difficile in Cassazione, a meno che non si possa dimostrare un vizio logico palese o una violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza conferma che, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Perché la Corte ha ritenuto infondata la contestazione sulla recidiva?
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato in modo adeguato la loro decisione, basandosi su elementi concreti come i numerosi precedenti dell’imputato, la sua inclinazione a delinquere e la sua pericolosità sociale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1984
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che un primo ricorso datato 22 luglio 2024 con il quale si deduce l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento contestato al capo A della rubrica delle imputazioni risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente e che deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
considerato poi che con il secondo ricorso formulato dal difensore dell’imputato si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva ed in relazione al trattamento sanzionatorio riservato allo Hmidi;
che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (v. pag. 6 della sentenza impugnata) pienamente assolto all’onere motivazionale richiesto indicando elementi quali la proclività a delinquere dell’imputato, gravato da numerosi precedenti, che suscita intenso allarme sociale nonché la condotta in contestazione, avuto riguardo alla complessiva personalità dell’imputato, elementi dai quali trarre una manifestazione di maggiore pericolosità sociale dell’imputato;
che manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio riservato all’imputato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta essere stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda sempre pag. 6 della sentenza impugnata); /r
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.