Ricorso in Cassazione: Quando la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare solo la corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione superiore è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente sentenza della Suprema Corte ci ricorda una di queste regole fondamentali: la necessità che l’atto sia redatto e sottoscritto da un avvocato cassazionista. Il caso analizzato riguarda un imputato che, condannato per truffa, ha visto il suo appello respinto non per il merito delle sue argomentazioni, ma per un vizio di forma insanabile: aver presentato il ricorso personalmente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso Personale
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Novara, che riteneva un individuo responsabile del reato di truffa (art. 640 c.p.), condannandolo a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa. La decisione veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino.
Non arrendendosi, l’imputato, che si trovava detenuto, decideva di impugnare la sentenza d’appello presentando personalmente un ricorso in Cassazione. L’atto, pur recando la firma autenticata dal direttore dell’istituto penitenziario, era stato redatto e sottoscritto direttamente dall’interessato, senza l’assistenza di un difensore abilitato.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze relative alla responsabilità e alla pena. La decisione si fonda su un duplice, insormontabile ostacolo procedurale.
La Regola dell’Art. 613 c.p.p.: Perché Serve l’Avvocato Cassazionista
Il motivo principale, definito “assorbente”, è la violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, così come modificata dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte dell’imputato, anche se detenuto, è pertanto radicalmente nulla.
Un Doppio Ostacolo: La Precedente Inammissibilità
In aggiunta, la Corte ha rilevato che contro la stessa sentenza era già stato presentato un altro ricorso, precedentemente dichiarato inammissibile dalla stessa Cassazione. Questa prima declaratoria di inammissibilità aveva reso la sentenza di condanna definitiva e irrevocabile, precludendo di fatto la possibilità di presentare ulteriori impugnazioni.
Le Motivazioni: Il Difetto di Legittimazione Processuale
La motivazione della sentenza è netta e si concentra sul “difetto di legittimazione processuale del ricorrente”. L’imputato, agendo personalmente, non aveva la capacità giuridica (la legittimazione) di proporre l’impugnazione davanti alla Suprema Corte. La legge riserva questa facoltà esclusivamente ai difensori specializzati, con l’obiettivo di assicurare un elevato livello tecnico degli atti e di svolgere una funzione di filtro, portando all’attenzione della Cassazione solo questioni di diritto meritevoli di approfondimento. La violazione di questa regola è talmente grave da rendere l’atto presentato tamquam non esset, cioè come se non fosse mai esistito, impedendo qualsiasi valutazione sul suo contenuto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine della procedura penale: le norme sull’ammissibilità delle impugnazioni non sono mere formalità, ma requisiti di sostanza che garantiscono il corretto funzionamento della giustizia. La decisione sottolinea che, per accedere al giudizio di legittimità, è imprescindibile l’assistenza di un avvocato cassazionista. Per i cittadini, la lezione è chiara: il “fai da te” in ambito processuale, specialmente in un contesto così tecnico come il ricorso in Cassazione, non è un’opzione praticabile e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e la definitiva chiusura del caso.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte dell’imputato non è consentita.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma dell’avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
La sentenza era già definitiva prima di questo ricorso?
Sì, nel caso specifico la Corte ha rilevato che un precedente ricorso contro la medesima sentenza era già stato dichiarato inammissibile, rendendo la condanna irrevocabile già da una data anteriore. Questo costituiva un ulteriore e autonomo motivo di inammissibilità del nuovo ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10504 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato il 28/10/1978 a Lamezia Terme avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino ha confermato, con il provvedimento indicato in epigrafe, la sentenza pronunciata in data 20 luglio 2022 dal Tribunale di Novara che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 640 cod. pen condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.
L’imputato ha impugnato personalmente per cassazione la suddetta sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilit al trattamento sanzionatorio.
Nei confronti della medesima sentenza, come rappresentato dalla Corte di appello di Torino, era, peraltro, già stato presentato altro ricorso, dichiarato inammissibile ordinanza di questa Corte del 14 novembre 2024, di tal che il provvedimento impugnato è divenuto da tale data irrevocabile.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente difetto d legittimazione processuale del ricorrente. Esso è stato infatti irritualmente proposto persona dall’imputato (con firma autenticata dal rappresentante del Direttore dell’istit penitenziario presso il quale lo stesso è detenuto) in data 30 gennaio 2025, in violazion della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legg 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuov devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore iscr nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272010).
Alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso, la Corte provvede «sen formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Così deciso il 27/02/2025