Ricorso in Cassazione: Quando le Critiche sui Fatti lo Rendono Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Analizziamo il caso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta, il cui appello è stato respinto proprio perché basato su contestazioni relative alla valutazione delle prove, considerate non ammissibili in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Suprema Corte
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la sua responsabilità penale e attribuendogli la qualifica di ‘amministratore di fatto’ della società.
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. Un’errata attribuzione della qualifica di amministratore di fatto.
2. Un vizio di motivazione generale e un presunto ‘travisamento di prova decisiva’ da parte dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione e la loro Reiezione
La Suprema Corte ha esaminato attentamente i motivi presentati, concludendo che entrambi erano inammissibili. I giudici hanno osservato che le argomentazioni dell’imputato non evidenziavano reali errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, si risolvevano in una critica alla valutazione del materiale probatorio e alla ricostruzione dei fatti operate dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorrente non stava contestando come la legge fosse stata applicata, ma quali conclusioni i giudici avessero tratto dalle prove. Questo tipo di critica, che mira a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito, è precluso in sede di legittimità.
Il Ruolo della Corte di Cassazione: Giudice della Legge, non del Fatto
Questa ordinanza offre l’occasione per chiarire il ruolo della Corte di Cassazione. Essa è ‘giudice di legittimità’, non ‘giudice di merito’. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma assicurare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e abbiano seguito un percorso logico-giuridico coerente nella loro motivazione.
Distinzione tra Vizio di Motivazione e Riesame del Merito
È fondamentale distinguere un ‘vizio di motivazione’ ammissibile da un inammissibile tentativo di riesaminare il merito. Si può contestare una motivazione quando essa è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente su un punto decisivo. Non si può, invece, contestarla semplicemente perché si ritiene che le prove potessero essere interpretate in modo diverso e più favorevole. Come specificato dalla Corte, anche il motivo del ‘travisamento della prova’ era stato usato impropriamente per criticare l’apprezzamento del materiale probatorio, non per evidenziare un errore percettivo del giudice.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità rilevando che i motivi di ricorso erano costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’ e riproponevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Suprema Corte ha sottolineato che le è ‘preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti’. L’oggetto dello scrutinio è la coerenza logica della motivazione, non la sua rispondenza a una diversa possibile lettura delle prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per chi Ricorre in Cassazione
La decisione in commento è un monito importante: un ricorso in Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche. Come nel caso di specie, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione delle prove fatta da un altro giudice?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è solo verificare che la motivazione della sentenza precedente sia logica e non contraddittoria e che la legge sia stata applicata correttamente.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, come ad esempio la sua qualifica di amministratore di fatto. Queste sono questioni di merito che non possono essere discusse in sede di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35785 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di appello, che contestano, rispettivamente, l’attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Considerato che il secondo motivo, seppure enunciato come “travisamento di prova decisiva”, si risolve in una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all’apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell’interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Infatti alla corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L’oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l’esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un’inammissibile e rinnovata valutazione dell’intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni;
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025