Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Non è sufficiente avere delle ragioni nel merito; è fondamentale saperle esporre secondo le rigide regole del codice. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo definitivamente la porta a ogni ulteriore discussione. Questo caso evidenzia l’importanza di una critica argomentata e specifica rivolta alla decisione impugnata.
Il Caso in Analisi: Dal Tentato Furto al Ricorso
Il punto di partenza è una condanna per il reato di tentato furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decide di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi su cui fonda la sua difesa sono due, entrambi volti a mitigare la sua posizione giuridica.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su due specifiche censure:
1. Erronea applicazione dell’art. 131-bis del codice penale: Si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso era talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
2. Erronea applicazione dell’art. 62 n. 4 del codice penale: Si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il pregiudizio economico causato fosse minimo.
Entrambe le questioni erano già state sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, tuttavia, le ha riproposte dinanzi alla Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando nel dettaglio perché nessuno dei due motivi potesse essere accolto. L’analisi dei giudici è un vero e proprio manuale sulle regole di redazione di un valido ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo (la particolare tenuità del fatto), la Corte lo ha definito ‘indeducibile’. Il problema non era la fondatezza o meno della richiesta, ma il modo in cui è stata presentata. Il ricorso si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già esposte in appello. In altre parole, l’imputato ha semplicemente copiato e incollato i vecchi motivi senza muovere una critica specifica e argomentata contro le ragioni con cui la Corte d’Appello li aveva respinti. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione, ma deve attaccare puntualmente la logica giuridica della sentenza impugnata.
Il secondo motivo (l’attenuante del danno lieve) è stato invece giudicato ‘generico per indeterminatezza’. Secondo i giudici, il ricorrente non ha rispettato i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone di indicare in modo chiaro e specifico gli elementi a sostegno della propria tesi. La censura era formulata in modo così vago da non permettere alla Corte di individuare i punti della sentenza da sindacare e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo motivo, un ricorso in Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, evitando ripetizioni e genericità. Deve contenere una critica mirata, specifica e argomentata contro la decisione che si intende impugnare. In assenza di questi requisiti, come dimostra il caso in esame, l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e, dall’altro, formulati in modo generico e indeterminato, senza rispettare i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di una declaratoria di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di tentato furto aggravato;
che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 131-bis cod. pen. – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente