Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Ripetizione Non Paga
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una strategia precisa e motivi specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della mera riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la semplice reiterazione di argomenti non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di violazione di domicilio, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Secondo la difesa, la condanna si basava esclusivamente sulle dichiarazioni di un singolo testimone oculare, ritenute non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la testimonianza fosse o meno sufficiente. Piuttosto, i giudici si sono soffermati sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. Hanno rilevato che le argomentazioni presentate erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, una critica argomentata e specifica contro la sentenza di secondo grado, requisito essenziale per un valido ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse lamentele già esaminate, senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico dei giudici d’appello, viene considerato non specifico e solo apparente.
I giudici hanno sottolineato che un simile approccio omette di assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. Citando precedenti giurisprudenziali consolidati, la Corte ha ribadito che i motivi devono essere specifici e non possono risolversi in una generica richiesta di riesame delle prove. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre una lezione importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’erroneità di una sentenza. È indispensabile che il ricorso sia strutturato come una critica puntuale e motivata alla decisione che si intende impugnare, evidenziando vizi specifici di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non limitandosi a riproporre questioni di fatto. La declaratoria di un ricorso in Cassazione inammissibile non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, omettendo di svolgere una critica argomentata e specifica avverso la sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi dell’appello per ottenere una revisione dalla Corte di Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice ripetizione dei motivi d’appello rende il ricorso non specifico ma soltanto apparente, e quindi inammissibile, perché non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 5/11/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di violazione di domicilio.
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell’imputato, basato, secondo la difesa, unicamente sulle dichiarazioni rese dal testimone oculare COGNOME – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualment disattesi dalla Corte di merito (si veda, in merito, pag.3 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025.