Ricorso in Cassazione Inammissibile: Le Regole da Non Dimenticare
Presentare un Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un errore nella formulazione dei motivi o nella strategia difensiva può portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo definitivamente il caso. L’ordinanza n. 44951/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la tardività delle doglianze possano essere fatali. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Messina, decide di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso si basavano su tre punti principali:
1. Una contestazione generale sulla sua responsabilità e sulla qualificazione giuridica del reato.
2. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
3. La mancata concessione delle attenuanti generiche.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse meritevole di accoglimento, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso in Cassazione è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziando vizi procedurali e di merito che hanno reso il ricorso non esaminabile.
Primo Motivo: La Genericità sulla Responsabilità
La difesa aveva contestato la valutazione della Corte d’Appello in merito alla colpevolezza dell’imputato. La Cassazione ha però rilevato che questo motivo era privo di concreta specificità e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, presentava un’argomentazione ampia, logica e giuridicamente corretta, che rispondeva già in modo esauriente alle doglianze sollevate in appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse critiche senza individuare vizi specifici nella motivazione del giudice precedente.
Secondo Motivo: La Causa di Non Punibilità Sollevata Troppo Tardi
Il secondo motivo riguardava la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità. La ragione è prettamente procedurale: questa norma era già in vigore al momento della sentenza d’appello. Pertanto, la questione doveva essere sollevata in quella sede. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, vieta di presentare per la prima volta in Cassazione questioni che potevano e dovevano essere discusse nei gradi di merito. Sollevarla tardivamente costituisce un errore strategico che preclude l’esame della richiesta.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, anche la critica sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata giudicata priva di specificità e manifestamente infondata. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti, il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o, come nel caso di specie, alla totale assenza di elementi positivi che potessero giustificare una riduzione di pena.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente di non limitarsi a una critica generica, ma di individuare con precisione il vizio logico o giuridico della sentenza impugnata. In secondo luogo, il principio della devoluzione, secondo cui non si possono introdurre nel giudizio di legittimità questioni nuove che non siano state precedentemente sottoposte al giudice d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice della legalità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’inammissibilità è stata la conseguenza diretta della violazione di queste regole fondamentali, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito per la difesa tecnica. Evidenzia l’importanza cruciale di formulare un atto di appello completo, che includa tutte le questioni rilevanti, come l’eventuale applicazione dell’art. 131-bis c.p. Qualsiasi dimenticanza o scelta strategica errata in secondo grado rischia di precludere la possibilità di discutere tali punti in Cassazione. Inoltre, i motivi di ricorso per la Suprema Corte devono essere redatti con estrema precisione, evitando la genericità e concentrandosi sui vizi di legittimità della sentenza, piuttosto che tentare una nuova e inammissibile valutazione dei fatti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono privi di concreta specificità, manifestamente infondati, oppure se sollevano per la prima volta questioni che dovevano essere discusse nei precedenti gradi di giudizio, come l’appello.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per la prima volta in Cassazione?
No. Secondo la Corte, se la disposizione di legge era già in vigore al momento della deliberazione della sentenza d’appello, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione, in base a quanto previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa deve fare un giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o che evidenzi l’assenza di elementi positivi che giustifichino una diminuzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44951 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità e qualificazion giuridica, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, rispondente alle doglianze difensive dell’appello e sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
osservato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e, trattandosi di disposi legge già in vigore al momento della deliberazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, co proc. pen. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282773; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789);
ritenuto che il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario c il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli de dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi n ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.