Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 12/08/1974
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.186, comma 2, lett.b) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censura già proposta con l’atto di appello.
Va osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione immune da vizi logico-giuridici in relazione all’infondatezza dei rilievi attinenti al corretto funzionamento dell’etilometro.
Il secondo motivo, inerente alla contestazione circa la mancata riduzione della pena pecuniaria irrogata dal Tribunale, è inammissibile ai sensi dell’art.606, comma 3, cod.proc.pen., trattandosi di censura non spiegata con l’atto di appello, che atteneva alla sola commisurazione della pena detentiva.
Il terzo motivo, inerente alla sanzione accessoria, è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art.591, comma 1, lett.e), cod.proc.pen..
Difatti, la relativa sanzione non era stata irrogata dal giudice di primo grado e, conseguentemente, nemmeno dal giudice dell’appello in considerazione del carattere integralmente confermativo della sentenza emessa.
Per cui, la sola menzione di tale sanzione nell’epigrafe della sentenza, non assume alcuna incidenza sul concreto contenuto del dispositivo emesso dalla Corte territoriale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 1 11 marzo 2025