Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Suprema Corte Chiarisce i Limiti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima via percorribile nel sistema giudiziario italiano, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi o mirano a un riesame dei fatti. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questa regola nel contesto di reati legati agli stupefacenti.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo grado e successivamente in Corte d’Appello per un reato previsto dall’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Non rassegnati alla decisione, proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la pena inflitta.
I Motivi del Ricorso
La difesa degli imputati basava il ricorso su diversi punti critici, chiedendo alla Suprema Corte di riconsiderare:
* La qualificazione del reato: Si contestava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (prevista dal comma 5 dell’art. 73), che avrebbe comportato una pena significativamente più mite.
* Le circostanze attenuanti: Si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
* L’entità della pena: Si riteneva la sanzione inflitta sproporzionata.
* Il giudizio di responsabilità: Si metteva in discussione la sussistenza stessa della responsabilità penale, in particolare l’elemento soggettivo del dolo.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano ai giudici di legittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. I giudici hanno spiegato che i motivi presentati erano viziati da due difetti fondamentali e insanabili.
In primo luogo, i motivi erano meramente riproduttivi di censure e argomentazioni che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Riproporre le stesse questioni senza introdurre nuovi profili di violazione di legge non è sufficiente per attivare utilmente il giudizio di Cassazione.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, le doglianze erano sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di essere un ‘terzo giudice del fatto’, ma un giudice della legittimità, chiamato a verificare se la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti. I motivi, inoltre, sono stati ritenuti generici perché non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a una critica astratta.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, non un pretesto per tentare di ottenere un terzo giudizio sul merito della vicenda. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte o a criticare genericamente l’operato dei giudici di merito, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. Le conseguenze per i ricorrenti sono state la condanna definitiva, il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate nei gradi di merito, sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, oppure se sollecitano una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è astratta e non si confronta specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice di merito per arrivare alla sua decisione. È una contestazione che non individua un preciso errore di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza impugnata definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1189 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1189 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22425/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.r. del 1990); la memoria difensiva;
Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di comma 5 dell’art. 73 d.P.R. indicato, alle circostanze attenuanti generiche, alla entità della inflitta, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diver valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perchè generici rispe motivazione della sentenze di merito con le quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.