Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore tecnico e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di inammissibilità, vanificando ogni possibilità di revisione della sentenza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico di come un ricorso in Cassazione inammissibile venga trattato, delineando i requisiti essenziali che ogni impugnazione deve possedere.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato. La condanna era scaturita dall’accertamento della manomissione di un contatore elettrico a servizio di un’attività commerciale gestita dall’imputato. Nonostante le prove a carico, tra cui l’intestazione del contatore e lo stato di agitazione mostrato durante il controllo, l’imputato ha deciso di portare il suo caso fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per cassazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali, entrambi però giudicati inadeguati dalla Corte di Cassazione.
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Corte ha rilevato come la critica fosse generica e non si confrontasse specificamente con le argomentazioni della Corte territoriale. L’imputato si è limitato a riaffermare la sua estraneità ai fatti, senza però smontare il ragionamento logico-giuridico che aveva portato alla sua condanna.
Il secondo motivo contestava la decisione dei giudici di merito di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti del reato, anziché far prevalere le prime. L’imputato chiedeva una valutazione a lui più favorevole per ottenere una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo spiegazioni dettagliate per ciascun motivo, che costituiscono un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi.
Il Primo Motivo: L’Aspecificità e la Mancata Correlazione
La Corte ha qualificato il primo motivo come “aspecifico”. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che un ricorso per cassazione non può essere una generica lamentela. Deve, invece, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. L’atto di impugnazione deve esplicitare chiaramente quali parti della motivazione si contestano e perché sono errate. Ignorare le ragioni esposte dai giudici di merito, limitandosi a proporre una propria versione dei fatti, rende il motivo del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile. Nel caso specifico, le prove a carico (intestazione del contatore, gestione dell’esercizio, comportamento durante il controllo) non erano state adeguatamente contestate nel merito dal ricorrente.
Il Secondo Motivo: Il Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo è stato respinto come manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti (se dichiararle prevalenti, equivalenti o subvalenti) è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello. Il suo sindacato è limitato a verificare che la decisione non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta di equivalenza basandosi sui precedenti penali specifici dell’imputato, una giustificazione ritenuta del tutto sufficiente e logica.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di regole precise. Un ricorso in Cassazione inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche un aggravio di spese. Per avvocati e cittadini, la lezione è chiara: un’impugnazione deve essere mirata, specifica e fondata su vizi concreti della sentenza, non su una generica speranza di riforma.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato “aspecifico”?
Un motivo di ricorso è considerato aspecifico quando non si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre genericamente le proprie tesi o a contestare i fatti senza individuare precisi vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice.
Può la Corte di Cassazione rivedere la decisione di un giudice sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la scelta del giudice sul bilanciamento delle circostanze, a meno che tale scelta non sia palesemente illogica, arbitraria o priva di una motivazione sufficiente. È una valutazione discrezionale del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta infondatez dell’appello – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attu disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio criti omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nell giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione son inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; nella specie tale aspecificità si ricava dal fa che, nonostante la puntuale individuazione di prove a carico (l’intestazione del contatore manomesso, la gestione dell’esercizio servito dal contatore manomesso, lo stato di agitazione palesato durante il controllo) il prevenuto continua ad addurre, peraltr genericamente, una pretesa estraneità al fatto illecito accertato.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazion di legge quanto al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti – è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha ancorato il diniego della prevalenza ai precedenti penali specifici da cui l’imputato gravato; a questo riguardo, giova ricordare che la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giud comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non i siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, t dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limi a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.