Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Differenza tra Fatto e Diritto
Comprendere i confini del giudizio di legittimità è fondamentale per ogni strategia difensiva. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impostazione errata possa portare a un ricorso in Cassazione inammissibile. Il caso analizzato riguarda una condanna per il reato di ricettazione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e illuminano la distinzione cruciale tra questioni di fatto e questioni di diritto.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 648 del codice penale (ricettazione). Ritenendo la sentenza della Corte d’Appello ingiusta, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e le Obiezioni della Difesa
La difesa articolava il proprio ricorso su due pilastri:
1. Errata motivazione: Si contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la responsabilità penale dell’imputato. Secondo il ricorrente, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove erano state viziate.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava la non applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto, che avrebbe potuto escludere la punibilità.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati inadeguati a superare il vaglio della Suprema Corte.
La Decisione: Il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ma quali sono state le ragioni di una decisione così netta?
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano rigorosamente il suo campo d’azione. Il giudice di legittimità non è un “terzo giudice del fatto” e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
La Critica sui Fatti: Un Confine Invalicabile per la Cassazione
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché si traduceva in “mere doglianze in punto di fatto”. Il ricorrente, infatti, non denunciava una violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione, ma chiedeva alla Corte una nuova e diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Cassazione, la quale ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica del ragionamento del giudice di merito, non di rifare il processo. Come ribadito dalla Corte, citando un’autorevole sentenza delle Sezioni Unite, è preclusa una “rilettura” degli elementi di fatto.
La Reiterazione dei Motivi: Una Strategia Inefficace
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, evidenziando perché il giudice di secondo grado avrebbe errato. Riproporre le stesse argomentazioni senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza d’appello rende il motivo non specifico e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il successo di un ricorso non dipende dal riproporre la propria versione dei fatti, ma dalla capacità di individuare precisi errori di diritto o vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente. Pertanto, è essenziale che l’atto di impugnazione si concentri su una critica mirata e tecnica della decisione, dimostrando in che modo il giudice abbia violato la legge o abbia ragionato in modo palesemente illogico, anziché tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti si limitavano a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito e a reiterare argomenti già respinti in appello, senza presentare una critica specifica e argomentata sulla violazione di legge o sui vizi logici della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di fornire una nuova ricostruzione dei fatti, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il 28/07/1944
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che, inoltre, tale motivo non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 2-3 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.