Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMA CAMPANIA il 22/09/1967
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 11956 /2025
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta;
Ritenuto che i quattro motivi di ricorso – che lamentano violazione di legge e vizio d motivazione – sono innanzitutto generici per indeterminatezza perché privi dei requisit prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivaz della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In particolare, il ricorrente affida, in parte, le p censure ad affermazioni teoriche e di principio e, in parte, a notazioni di fatto, errando nell e nell’altro caso perché il ricorso deve contenere doglianze concrete che attingano la motivazione della decisione avversata e non che pretendano una diversa lettura del materiale probatorio. A quest’ultimo riguardo, il Collegio ricorda che, nel giudizio di legittimità, n consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trar proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte d legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Cor cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegua valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adott dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025
Il consigl e estensore
GLYPH
Il Presidente