Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi sono Nuovi o di Merito
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa alle regole procedurali. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un ricorso in Cassazione inammissibile possa derivare da errori comuni, come tentare di rimettere in discussione i fatti o introdurre argomenti mai sollevati prima. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per i reati di minaccia e lesioni personali, aggravate dall’uso di un’arma, decideva di impugnare la sentenza della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando le valutazioni dei giudici dei precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Primo motivo: Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’aggravante dell’uso dell’arma. Sostanzialmente, il ricorrente proponeva una diversa lettura delle testimonianze, in particolare di un testimone, per sostenere che l’impiego dell’arma non fosse stato provato.
2. Secondo motivo: La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per entrambi.
Ricorso in Cassazione Inammissibile: Il Divieto di Riesame del Fatto
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché, di fatto, non denunciava un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma si limitava a sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di essere un “terzo grado di giudizio” sul merito dei fatti. Non può sostituire la propria valutazione delle prove (come le dichiarazioni di un testimone) a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Un’eccezione è il “travisamento della prova”, un errore macroscopico che però deve essere denunciato in modo specifico, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Il Principio della Devoluzione e i Motivi Nuovi
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, ma per una ragione diversa: si trattava di un “motivo inedito”. Il ricorrente chiedeva per la prima volta in Cassazione l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha spiegato che non è possibile presentare ai giudici di legittimità questioni che non siano state precedentemente sottoposte al giudice d’appello. Farlo significherebbe chiedere alla Cassazione di annullare una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che non era mai stato portato all’attenzione della corte inferiore, la quale, di conseguenza, non aveva avuto modo di pronunciarsi. Questo principio tutela la corretta progressione dei gradi di giudizio.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri della procedura penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte verifica la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare i fatti come se fosse un nuovo processo. Proporre una diversa interpretazione delle prove, come ha fatto il ricorrente, si scontra inevitabilmente con questo limite. In secondo luogo, il principio devolutivo dell’appello implica che il giudizio di secondo grado si concentri sui punti specifici contestati con i motivi di appello. Introdurre questioni completamente nuove in Cassazione è una pratica processualmente scorretta che porta all’inammissibilità del motivo.
Le Conclusioni
La decisione in esame sottolinea l’importanza di una strategia difensiva ben strutturata fin dai primi gradi di giudizio. Ogni questione rilevante, come la richiesta di applicazione di cause di non punibilità, deve essere sollevata tempestivamente davanti al giudice competente. Inoltre, il ricorso in Cassazione deve essere redatto con perizia, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (errori di diritto o gravi illogicità della motivazione) e non su tentativi di ottenere una terza valutazione dei fatti. Un ricorso che non rispetta questi paletti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione giudica solo la corretta applicazione della legge (questioni di legittimità) e la logicità della motivazione. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, a meno che non si denunci un vizio specifico e palese come il travisamento della prova.
Posso presentare in Cassazione un motivo di ricorso che non avevo sollevato in appello?
No, i motivi di ricorso presentati in Cassazione non possono essere ‘inediti’, ovvero non possono riguardare questioni che non sono state sottoposte al giudice d’appello. Se una questione non è stata discussa in appello, non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver intrapreso un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di minaccia e lesioni personali;
ritenuto che:
– il primo motivo di ricorso – che ha dedotto la violazione della legge penale e processu nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’impu segnatamente con riguardo all’aggravante dell’uso dell’arma – lungi dal muovere effettive censure di legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, per il tramite del richiamo parcellizzato e del rimando alla deposizione di NOME COGNOME), senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), avendo peraltro già il Giudice di primo grado (il cui iter argomentativo è stato condiviso dalla Corte di appello) indicato, proprio alla luce delle dichiarazioni del medesimo testo, l’im da parte del ricorrente di un’arma (cfr. sentenza di primo grado, p. 6);
– il secondo motivo – che ha assunto la violazione della legge penale in ragione della mancat applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è inedito (cfr. n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di mot di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedim impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione giudice di appello»);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., se 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024.