Ricorso in Cassazione inammissibile: quando la Corte Suprema non può riesaminare i fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Quando un ricorso si limita a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare vizi di legge, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso in Cassazione inammissibile.
Il caso in esame: un ricorso per falsa testimonianza
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’articolo 372 del codice penale. L’imputato ha contestato la sentenza di condanna, sostenendo che la motivazione dei giudici d’appello fosse errata nella valutazione delle prove e delle testimonianze che avevano portato alla sua dichiarazione di responsabilità. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare gli elementi probatori e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
I limiti del giudizio di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici di primo grado e d’appello hanno il compito di analizzare i fatti, valutare le prove (documenti, testimonianze, perizie) e ricostruire la vicenda. La Corte di Cassazione, invece, svolge un controllo di legittimità: il suo compito non è decidere se un testimone sia stato più o meno credibile, ma verificare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le norme di legge e che la sua motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria.
Un ricorso in Cassazione inammissibile è proprio quello che, come nel caso di specie, tenta di superare questi confini, chiedendo alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, esclusiva, del giudice di merito.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e conciso. I giudici hanno osservato che l’unico motivo di ricorso era “strumentale all’alternativa rivalutazione delle fonti di prova”. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già compiuto una “esauriente disamina dei dati probatori e delle dichiarazioni testimoniali”, giungendo a conclusioni basate su “argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità”.
Richiamando consolidati principi giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che esula dai suoi poteri “operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione”. Proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità, ma rappresenta un tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo giudice di merito, funzione che la legge non le attribuisce.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Questa ordinanza, quindi, funge da monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge concreti (violazione di norme, motivazione illogica o assente) e non sulla semplice speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove. La strategia processuale deve essere mirata a evidenziare errori giuridici, non a ridiscutere i fatti già accertati nelle sedi competenti.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di un processo?
Perché il suo ruolo, definito ‘giudizio di legittimità’, è solo quello di verificare la corretta applicazione delle leggi e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non di valutare nel merito i fatti e le prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, non denuncia un reale vizio di legge ma si limita a chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa che non è consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 372 cod non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all’alternativa rivaluta delle fonti di prova che il provvedimento impugNOME ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell’esauriente disamina dei dati probatori e d dichiarazioni testimoniali (si veda da pag. 3 a pag. 8 della sentenza della Corte d’Appello di Trieste). Invero, come è noto, in tema di giudizio di cassazione esula dai poteri della Corte qu di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizi legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali rite dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.