Ricorso in Cassazione Inammissibile: i Limiti Imposti dalla Legge
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione è inammissibile quando mira a una nuova valutazione delle prove. Questa pronuncia chiarisce, ancora una volta, i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, offrendo spunti fondamentali per chiunque si approcci al terzo grado di giudizio. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La condanna riguardava reati legati alla detenzione e all’occultamento di armi e munizioni. L’imputato, attraverso i motivi di ricorso, lamentava sostanzialmente l’illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado, contestando la sufficienza degli elementi di prova posti a fondamento della sua colpevolezza. In particolare, si contestava la ricostruzione dei fatti relativa all’occultamento di un fucile e alla detenzione di altre armi e cartucce.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che entrambi i motivi presentati, sebbene formalmente denunciassero un vizio di motivazione, in realtà celavano una richiesta non consentita in sede di legittimità: quella di una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché un ricorso in Cassazione è inammissibile se chiede di rivalutare le prove
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il ruolo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e quello della Corte di Cassazione. Quest’ultima, in quanto giudice di legittimità, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel merito delle prove.
I giudici ermellini hanno specificato che i motivi del ricorso, pur evocando l’illogicità della motivazione, si risolvevano in una ‘mera richiesta di rivalutazione’. L’imputato non stava evidenziando una contraddizione manifesta o una carenza argomentativa della sentenza impugnata, ma stava proponendo una lettura alternativa delle prove, più favorevole alla sua posizione. Questo tipo di doglianza è preclusa in Cassazione, come ribadito da consolidata giurisprudenza citata nell’ordinanza (tra cui Cass. Pen. n. 9106/2021 e n. 18521/2018).
In sostanza, non è possibile chiedere alla Cassazione di stabilire se le prove fossero sufficienti o se l’imputato avesse effettivamente tenuto un certo comportamento. Questo accertamento spetta esclusivamente ai giudici delle fasi precedenti del processo. Il tentativo di superare tale limite strutturale porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi per cassazione. È fondamentale che i motivi di impugnazione si concentrino su vizi di legittimità reali e non mascherino tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Un ricorso efficace deve evidenziare errori nell’interpretazione o applicazione di norme giuridiche oppure vizi logici macroscopici e insanabili nella motivazione della sentenza, senza mai sconfinare in una critica all’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito. In caso contrario, il risultato sarà non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur denunciando formalmente un’illogicità della motivazione, in realtà chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove, un’attività che è preclusa in sede di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha il ruolo di giudice di legittimità, il che significa che deve controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze, ma non può effettuare un nuovo esame dei fatti o delle prove del processo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso, che possono essere affrontat congiuntamente in quanto, ripropongono il medesimo argomento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, pur deducendo l’illogicità della motivazione, si risolvono, in r in una mera richiesta di rivalutazione (che è preclusa in sede di legittimità, v. Sez. 2, Sentenza 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519) della sufficienza o meno degli elementi di prova per sostenere che il ricorrente abbia tenuto il comportamento di occultamento del fucile di cui al capo d) e per sostenere l’accusa di detenzione delle ulteri armi e cartucce di cui ai capi e) ed f);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.