Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46126 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TAURIANOVA il 12/05/1975
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Cort di appello di Lecce, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata, solo in punto pena,qu Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 590 bis, comma 6, codice strada (in Lecce- Frigole il 23/7/2016), depositando successiva memoria, con la quale ha contestato valutazione operata in sede di esame preliminare del ricorso, chiedendone l’assegnazione ad alt sezione penale;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché pr per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della deci (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, la difesa ha contestato la valutazione degli elementi di prova e il gi merito in ordine alla dinamica dei fatti, formulando censure intese a sollecitare a questa C legittimità una diversa lettura del compendio probatorio, peraltro dopo una doppia decisione confo di merito, preclusa in questa sede (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482 sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099);
rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condann ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024