Ricorso in Cassazione Inammissibile: I Limiti dei Motivi di Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti procedurali del giudizio di legittimità. Un ricorso in Cassazione inammissibile è una delle conseguenze più severe per chi non rispetta le regole formali dell’impugnazione. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per resistenza a pubblico ufficiale, il cui ricorso è stato bloccato sul nascere per aver introdotto un motivo di doglianza per la prima volta in questa sede.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale), vedeva confermata la sua condanna anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la sua difesa si concentrava su un punto specifico: la contestazione del riconoscimento della recidiva, un’aggravante legata ai suoi precedenti penali.
I Limiti del Ricorso in Cassazione e i Motivi Nuovi
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte Suprema non riesamina i fatti, ma si limita a controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il Codice di Procedura Penale, all’articolo 606, comma 3, stabilisce una regola fondamentale: non è possibile dedurre in Cassazione motivi diversi da quelli già enunciati nell’atto di appello precedente. In altre parole, non si possono introdurre ‘motivi nuovi’.
La Decisione sul Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, applicando rigorosamente la norma, ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. La lamentela relativa alla recidiva non era mai stata sollevata davanti alla Corte d’Appello. Di conseguenza, si configurava come un ‘motivo non consentito’, poiché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. La Corte non ha quindi potuto nemmeno entrare nel merito della questione per valutarne la fondatezza.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Per legge, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato a versare una somma, stimata in tremila euro, alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata poiché non è stata riscontrata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, in linea con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e basata su un principio cardine del diritto processuale. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché proposto per un ‘motivo non consentito’. La doglianza sulla recidiva, essendo stata presentata per la prima volta in Cassazione, viola il divieto di introdurre nuove questioni nel giudizio di legittimità, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La decisione è quindi puramente procedurale e prescinde da qualsiasi valutazione sul merito della questione sollevata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un avvertimento cruciale per gli operatori del diritto e i loro assistiti: la strategia processuale deve essere definita e completa fin dal primo grado di appello. Tutte le censure e le contestazioni devono essere articolate davanti al giudice di merito. Omettere un motivo di impugnazione in appello ne preclude irrimediabilmente la discussione davanti alla Corte di Cassazione, con il risultato di rendere la condanna definitiva e di aggiungere un’ulteriore sanzione economica a carico del ricorrente.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile sollevare in Cassazione motivi che non siano già stati presentati nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel causare l’inammissibilità.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione relativa al riconoscimento della recidiva è stata proposta per la prima volta in sede di Cassazione, configurandosi come un ‘motivo non consentito’ dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43069 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen..
Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di riconoscimento della recidiva.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito, in quanto dedotto per la prima volta solo con il presente ricorso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.