Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere il caso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso in Cassazione inammissibile perché i motivi erano generici e riproduttivi di argomenti già trattati. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’appello alla Cassazione deve basarsi su precisi errori di diritto, non su un generico dissenso verso la sentenza precedente.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La condanna riguardava, tra le altre cose, il reato di cui all’articolo 424 del codice penale, relativo al pericolo di incendio. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, che avevano anche negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per cercare di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, constatando la palese infondatezza e genericità dei motivi addotti.
I Motivi dell’Inammissibilità
La Suprema Corte ha evidenziato due ragioni principali per la sua decisione:
1. Genericità e Ripetitività: I motivi del ricorso non erano altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate, vagliate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello. Il ricorso si limitava a criticare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità.
2. Natura del Giudizio di Cassazione: Il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di merito” e non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici dei gradi precedenti.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione dell’ordinanza si basa sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) accertano come si sono svolti i fatti. La Corte di Cassazione, invece, svolge un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre semplicemente le stesse difese, sperando in un esito diverso, è un errore che rende il ricorso inammissibile.
La Corte cita espressamente le pagine della sentenza d’appello in cui i giudici avevano adeguatamente motivato sia la configurabilità del reato contestato sia il diniego delle attenuanti generiche. Non ravvisando errori di diritto o vizi logici in tali motivazioni, la Cassazione non aveva altra scelta che confermare la loro validità.
Inoltre, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria si fonda sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), secondo cui tale sanzione è dovuta quando l’inammissibilità è attribuibile a colpa del ricorrente, come nel caso di proposizione di un ricorso palesemente privo dei requisiti di legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere insoddisfatti della decisione. È indispensabile che un avvocato esperto analizzi la sentenza per individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione che possano essere fatti valere in sede di legittimità. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese e sanzioni. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede tecnica, precisione e una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove e i fatti del caso (come fanno i giudici di primo e secondo grado), ma solo di controllare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42958 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42958 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (s vedano, in particolare, pagina 7 della sentenza, quanto alla configurabilità del reato di cui all’ 424, comma primo, cod. pen. ed al pericolo di incendio e le pagine 9 e 10, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
IL CANCELLI
2023
2 0