Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere i fatti. È un esame di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Il Caso: Tentato Furto e Appello in Cassazione
Il caso in esame riguarda un imputato condannato per il delitto di tentato furto. La sua condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali: la mancata applicazione della continuazione con un altro reato precedentemente giudicato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha lamentato due specifiche mancanze nella decisione della Corte d’Appello:
1. La continuazione del reato: sosteneva che il tentato furto dovesse essere considerato come parte di un unico ‘disegno criminoso’ insieme a un altro reato per cui era già stato condannato in passato. L’applicazione di questo istituto avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole.
2. La particolare tenuità del fatto: secondo la difesa, il reato commesso era talmente lieve da non meritare una condanna penale, rientrando nei casi di non punibilità previsti dalla legge.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che questi stessi argomenti erano già stati presentati e analizzati approfonditamente dalla Corte d’Appello, la quale li aveva respinti con motivazioni giuridicamente corrette.
La Decisione: un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: non è sufficiente riproporre le stesse questioni già decise, ma è necessario formulare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare. Il ricorso, in questo caso, si limitava a ripetere le censure, senza spiegare perché il ragionamento del giudice d’appello fosse errato in diritto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Se un ricorrente si limita a ripresentare le medesime doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza attaccare la coerenza logica e giuridica delle motivazioni di quest’ultimo, il ricorso perde la sua funzione e diventa ‘non consentito dalla legge’. In sostanza, il ricorso era generico e non specifico. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito inutilmente la Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica per chi intende affrontare un ricorso in Cassazione. È fondamentale che l’atto non sia una mera fotocopia degli atti precedenti. Deve, invece, contenere un’analisi critica e mirata della sentenza di secondo grado, evidenziandone i vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici nella motivazione). Un ricorso generico e ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente. La difesa in Cassazione richiede una tecnica e una specificità che non possono essere trascurate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre motivi di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi principali del ricorso?
I motivi principali erano due: la richiesta di applicazione della ‘continuazione’ tra il reato di tentato furto e un altro reato precedentemente giudicato, e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40643 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40643 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede e altro giudicato con sentenza n. 1140/2017 del Tribunale di Genova e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 – 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025