Ricorso in Cassazione: Quando e Perché Viene Dichiarato Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna penale, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. A differenza dei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a un controllo di legittimità. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di come la genericità e la riproposizione dei motivi d’appello possano condurre a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto ogni porta a una revisione della condanna. Analizziamo il caso di un imputato condannato per tentato furto aggravato, il cui ricorso è stato respinto proprio per questi vizi formali.
I fatti di causa
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di tentato furto aggravato. Non rassegnato alla duplice condanna, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza: uno relativo alla valutazione delle prove e l’altro concernente il trattamento sanzionatorio, in particolare il bilanciamento delle circostanze e il riconoscimento della recidiva.
L’analisi della Corte sul ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso inammissibili, sebbene per ragioni diverse. Questa decisione mette in luce i rigorosi requisiti richiesti per accedere al giudizio di legittimità e le conseguenze di una strategia difensiva non adeguatamente calibrata per questo specifico grado di giudizio.
Il primo motivo: la genericità e la richiesta di rivalutazione del fatto
Il primo motivo contestava la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione della responsabilità penale. La Corte ha stroncato questa doglianza su due fronti. In primo luogo, ha qualificato il motivo come generico e apparente. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Un motivo di ricorso, per essere specifico, deve instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta, non ignorarla.
In secondo luogo, il motivo era versato in fatto. Il ricorrente chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa ricostruzione del compendio probatorio, basato sulle deposizioni dei testimoni oculari. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di merito” e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti.
Il secondo motivo: questioni non dedotte in appello e discrezionalità del giudice
Il secondo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze e alla recidiva, è stato dichiarato inammissibile per una ragione procedurale dirimente: la questione non era stata sollevata con i motivi di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che le questioni non dedotte in appello non possono essere presentate per la prima volta in Cassazione. La stessa sentenza d’appello evidenziava come l’appellante non avesse contestato né le aggravanti né il giudizio di bilanciamento, ma solo la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Oltre a questo vizio procedurale, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il giudizio sul bilanciamento delle circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in Cassazione solo se risulta frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito, incentrato sulla ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, e il giudizio di legittimità, limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione. Riproporre argomenti fattuali o motivi generici in Cassazione equivale a chiedere alla Corte di esorbitare dalle proprie funzioni, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Allo stesso modo, il principio di devoluzione impone che le questioni vengano sollevate nei gradi di merito competenti, per evitare che il giudizio di Cassazione si trasformi in una sede dove introdurre per la prima volta temi che avrebbero dovuto essere discussi in precedenza.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la difesa tecnica: il ricorso in Cassazione non è una semplice prosecuzione dell’appello. Richiede un approccio diverso, focalizzato esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza impugnata. È essenziale formulare motivi specifici, nuovi e pertinenti, che critichino in modo argomentato la struttura logico-giuridica della decisione, senza scadere in richieste di rivalutazione del fatto o nella sterile ripetizione di argomenti già disattesi. In caso contrario, il rischio concreto è quello di veder naufragare il ricorso prima ancora che la Corte ne esamini il merito.
Perché il primo motivo del ricorso è stato respinto?
È stato respinto perché considerato generico, in quanto si limitava a ripetere le argomentazioni già presentate in appello, e perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Per quale ragione il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile?
È stato giudicato inammissibile principalmente perché la questione relativa al bilanciamento delle circostanze non era stata sollevata nei motivi di appello, come richiesto dalla procedura. Inoltre, la Corte lo ha ritenuto infondato nel merito, poiché tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice.
Cosa significa che un motivo di ricorso in Cassazione è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non svolge una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte dalla Corte di merito, risultando così solo apparente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25881 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 03NOOCA) nato il 15/07/1981
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui l’imputato contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste alla base dell’affermazione di penale responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto per un verso generico, cioè fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; sicchè gli stessi si devono considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); e, per altro verso, versato in fatto, perché volto a sollecitare una mera ed evanescente ricostruzione alternativa del compendio probatorio, logicamente fondato sulle deposizioni di testi oculari, anche materialmente intervenuti (come il bagnino COGNOME), che hanno assistito alla condotta illecita dell’imputato, bloccato nell’immediatezza;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla sussistenza della contestata recidiva, non è consentito perché non dedotto con i motivi di appello, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (pag. 4 sentenza impugnata:” l’appellante non contesta la sussistenza delle aggravanti né il giudizio di bilanciamento, ma si duole, sic et simpliciter, della mancata concessione delle attenuanti generiche, che il primo giudice ha invece riconosciuto per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto”) ed è altresì manifestamente infondato, poiché il relativo giudizio implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); che le conclusioni del giudice di merito, anche a riguardo della ritenuta recidiva – implicitamente affermata perché desunta dalla capacità a delinquere
dell’imputato, gravato da precedenti specifici oltre che in materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti –
GLYPH
sono sufficientemente ragionate ed argomentate (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e, pertanto, incensurabili;
– Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 02/07/2025.