Ricorso in Cassazione inammissibile: una guida pratica
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare due delle più comuni cause che portano a un ricorso in Cassazione inammissibile: la tardività e la manifesta infondatezza dei motivi. Comprendere questi concetti è fondamentale per chiunque si approcci al mondo della giustizia penale, poiché un errore procedurale può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni.
I Fatti del Caso
Due soggetti condannati dalla Corte d’Assise d’Appello decidevano di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Le loro strategie difensive, tuttavia, si basavano su presupposti molto diversi:
1. Il primo ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato correttamente gli elementi a suo favore.
2. Il secondo ricorrente, invece, depositava il proprio ricorso basandosi su argomentazioni non specificate nel dettaglio dall’ordinanza, ma il cui problema principale risiedeva altrove: nei tempi di presentazione.
La Corte di Cassazione si è trovata quindi a dover valutare due situazioni distinte, entrambe culminate nella stessa pronuncia di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per ciascuno dei ricorrenti, ha individuato uno specifico vizio che impediva l’esame nel merito delle questioni sollevate, condannandoli inoltre al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame è un eccellente esempio didattico delle rigorose “barriere all’ingresso” del giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni dietro la decisione della Corte.
Il Ricorso per Manifesta Infondatezza
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulle attenuanti generiche è un tipico “giudizio di fatto” riservato al giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della corte d’appello, ma può solo verificare che la motivazione fornita sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la corte territoriale aveva negato le attenuanti facendo riferimento alla gravità del delitto e all’intensità del dolo. Secondo la Cassazione, questa motivazione, per quanto sintetica, era sufficiente e non manifestamente illogica. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”, una causa di inammissibilità che si verifica quando le argomentazioni sono palesemente prive di pregio giuridico.
Il Ricorso Tardivo
Il secondo ricorso è inciampato in un ostacolo puramente procedurale: la tardività. La legge stabilisce termini perentori per le impugnazioni. In questo caso, la sentenza d’appello era stata emessa il 10 aprile, con un termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni. Le motivazioni sono state depositate il 5 luglio.
Secondo l’articolo 585 del codice di procedura penale, il termine per impugnare (in questo caso di 45 giorni) inizia a decorrere dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Il termine scadeva quindi il 23 settembre. Il ricorso, invece, è stato depositato solo il 26 settembre, tre giorni dopo la scadenza. Questo ritardo, anche se minimo, è stato fatale e ha comportato la dichiarazione di inammissibilità per tardività, senza alcuna possibilità di esaminare le ragioni del ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ci lascia due importanti insegnamenti.
Il primo è che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono riproporre questioni di fatto già valutate dai giudici dei gradi precedenti, come la concessione delle attenuanti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o inesistente. I motivi di ricorso devono concentrarsi su violazioni di legge o vizi logici macroscopici.
Il secondo insegnamento è l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali. La giustizia ha tempi e regole precise, la cui violazione comporta conseguenze drastiche come l’inammissibilità dell’atto. Un ricorso ben fondato nel merito diventa inutile se presentato anche un solo giorno dopo la scadenza. È quindi essenziale per la difesa monitorare con la massima attenzione ogni scadenza procedurale per non vanificare il diritto del proprio assistito.
Come si calcola il termine per presentare ricorso se la motivazione della sentenza viene depositata in un secondo momento?
Secondo l’art. 585, comma 2, lett. c) del codice di procedura penale, se la motivazione viene depositata entro il termine stabilito dalla legge (in questo caso 90 giorni), il termine per impugnare (qui di 45 giorni) decorre dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza stessa.
Può la Corte di Cassazione rivalutare la concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può rivalutare nel merito la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, poiché si tratta di un giudizio di fatto riservato al giudice dei gradi inferiori. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione della decisione sia esistente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina le questioni sollevate. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il 30/09/1980 NOME nato a BARI il 22/08/1987
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
l’unico motivo del ricorso di COGNOME è manifestamente infondato perché in contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in ordine alle attenuanti generi giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, quelli pur sempre indicati nelrart. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), e nel caso in esame la sentenza impugnata ha motivato il diniego in modo non manifestamente illogico con il riferimento alla gravità del delitto ed all’intensità del dolo;
il ricorso di Amore, imputato presente, è tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stat emessa il 10 aprile 2024, con motivazione riservata in 90 giorni, che è stata depositata il 5 l 2024; il termine per impugnare decorreva, pertanto, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. pro pen., dal 9 luglio 2024; il termine per impugnare era pari a 45 giorni ex art. 585, comma 1, l c), cod. proc. pen., e scadeva, pertanto, il 23 settembre 2024, mentre il ricorso, come attestazione di cancelleria in calce alla sentenza impugnata, è stato depositato il 26 settemb 2024 (p.e.c. del 26 settembre 2024 ore 12.41);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il presidente