Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando e Perché Viene Dichiarato
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultima possibilità per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Una recente ordinanza della Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso in Cassazione inammissibile possa essere respinto per vizi procedurali, sottolineando l’importanza di formulare i motivi di impugnazione in modo corretto e pertinente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Forlì per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La Corte d’Appello di Bologna, successivamente, aveva parzialmente riformato la sentenza, rideterminando la pena. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Primo Motivo: Una presunta errata applicazione della legge penale, sia riguardo alla qualificazione giuridica del fatto sia per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Secondo Motivo: Una contestazione sulla sussistenza degli elementi che costituiscono il reato.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili, portando a una declaratoria di ricorso in Cassazione inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali molto rigorosi. Riguardo al primo motivo, i giudici hanno rilevato che la questione, sebbene già sollevata in appello, era stata presentata in modo generico. Era stata illustrata in termini specifici solo con il ricorso in Cassazione, una modalità non consentita. La legge richiede che i motivi di appello siano specifici fin dall’inizio, non potendo essere ‘completati’ o ‘precisati’ solo nell’ultimo grado di giudizio.
Per quanto concerne il secondo motivo, la Corte ha stabilito che si trattava di ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non stava contestando un’errata applicazione della legge, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il ruolo della Cassazione, infatti, è quello di ‘giudice della legittimità’ (verifica la corretta applicazione delle norme), non di ‘giudice del merito’ (non può riesaminare come si sono svolti i fatti).
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto. La decisione insegna che per evitare una declaratoria di ricorso in Cassazione inammissibile è essenziale:
1. Formulare motivi specifici: Le censure devono essere chiare, dettagliate e pertinenti sin dal primo atto di appello.
2. Distinguere tra diritto e fatto: I motivi devono riguardare questioni di legittimità (violazione di legge, vizi di motivazione) e non tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano conformi ai requisiti di legge: il primo era stato esposto in modo generico in appello e specificato solo in Cassazione, mentre il secondo consisteva in una contestazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione si occupa solo della corretta applicazione delle leggi (giudizio di legittimità) e non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove (giudizio di merito), che è compito dei tribunali di primo e secondo grado.
Cosa accade se un motivo di appello viene presentato in modo troppo generico?
Se un motivo di appello è formulato in modo generico, come in questo caso, e viene dettagliato specificamente solo nel successivo ricorso per Cassazione, la Corte può ritenerlo inammissibile. I motivi di impugnazione devono essere specifici fin dalla loro prima presentazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale di Forlì, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen., rideterminandone la pena;
ritenuto che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nelle ragioni di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente