Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Critica è solo di Merito
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4173 del 2024, ha fornito un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Quando un appello si concentra sulla valutazione delle prove, proponendone una lettura alternativa, il risultato è un ricorso in Cassazione inammissibile. Questo caso emblematico illustra perfettamente perché i motivi di ricorso devono attenersi strettamente ai vizi di legge e non invadere l’ambito del merito, riservato ai giudici dei gradi precedenti.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna penale emessa nei confronti di un imputato, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Roma. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale.
Il fulcro del ricorso si basava sulla critica alla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, nel tentativo di ottenere una diversa interpretazione dei fatti a suo favore. Venivano inoltre sollevate questioni relative alla prescrizione del reato e all’adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Corte: I Limiti del Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile su tutta la linea, evidenziando come i motivi proposti fossero estranei ai casi tassativamente previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale. I giudici hanno sottolineato una distinzione cruciale nel nostro ordinamento processuale.
La Valutazione della Prova non è Sindacabile in Cassazione
Il motivo principale della declaratoria di inammissibilità risiede nel fatto che l’appellante non ha evidenziato un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, ha tentato di innescare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La Corte ha ribadito con fermezza che un ricorso in Cassazione inammissibile è proprio quello che mira a sostituire la valutazione del giudice di merito con una propria, diversa lettura probatoria. La Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto; il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali, non di stabilire come sono andati i fatti.
La Manifesta Infondatezza degli Altri Motivi
Anche le altre censure sono state respinte come manifestamente infondate:
1. Prescrizione: La tesi della prescrizione è stata rigettata poiché la condanna riguardava un reato permanente, per il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui cessa la condotta illecita.
2. Trattamento sanzionatorio: La Corte ha ritenuto la pena, prossima al minimo edittale, correttamente determinata, sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, e basata su un adeguato esame delle argomentazioni difensive. La richiesta di applicare una fattispecie di minore gravità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) è stata esclusa in virtù del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente coinvolta.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul principio consolidato che delimita il suo ambito di intervento. I giudici hanno chiarito che le doglianze del ricorrente erano riproduttive di argomenti già esaminati e motivatamente disattesi nei precedenti gradi di giudizio. Mancava una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza d’appello; il ricorso si limitava a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti. Questa strategia processuale è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, che non può riesaminare il merito delle decisioni, ma solo controllarne la legittimità formale e sostanziale.
le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza un principio cardine della procedura penale: chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve farlo per denunciare errori di diritto o vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione, non per tentare di ottenere una terza valutazione sul fatto. La sentenza impugnata diventa così definitiva, e la condanna passa in giudicato. La lezione pratica è chiara: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sui profili di legittimità consentiti dalla legge.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di violazione di legge o di motivazione secondo i casi previsti dall’art. 606 c.p.p., proponeva questioni di merito relative alla valutazione delle prove, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sui fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Si può contestare la valutazione delle prove fatte da un giudice con un ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesta l’adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa. La Cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione, non la valutazione delle prove in sé.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla responsabilità di COGNOME NOME, è stato proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché, più ch confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l’esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative al valutazione della prova, di cui propone una lettura. In sostanza, si critica l’adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.
Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l’adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi dell motivazione tassativamente indicate dalla legge.
I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Manifestamente infondata sono le tesi della prescrizione, poiché la condanna è intervenuta per un reato permanente, e della concedibilità dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto dei riferimenti in sentenza al rilevante dato ponderale.
Il motivo avverso il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché la determinazione della pena, prossima al minimo, è corretta in diritto, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.