Ricorso in Cassazione Inammissibile: Guida Pratica a un Caso Reale
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede il massimo rigore tecnico e formale. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma di un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un ricorso in Cassazione inammissibile possa nascere da errori procedurali e da un’errata comprensione dei limiti di questo strumento. Analizziamo il caso per comprendere quali sono le regole da seguire e le conseguenze della loro violazione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale che ha condannato un’imputata per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando la logicità della motivazione e la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito. In aggiunta, ha presentato personalmente una memoria difensiva per sostenere le proprie ragioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8817/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando vizi insanabili sia nella forma che nella sostanza dell’impugnazione. La conseguenza diretta per la ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso in Cassazione inammissibile
Le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a questa drastica decisione sono due e meritano un’attenta analisi perché rappresentano errori comuni da evitare.
La Forma è Sostanza: L’Irregolarità della Memoria Personale
Il primo ostacolo insormontabile è stato di natura puramente procedurale. La ricorrente aveva presentato una memoria difensiva sottoscritta personalmente. La Corte ha immediatamente rilevato che tale atto è ‘irrituale’. L’art. 613 del codice di procedura penale, infatti, stabilisce che nel giudizio di cassazione tutti gli atti, compresi ricorsi e memorie, devono essere redatti e sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La parte privata non ha la facoltà di difendersi personalmente in questa sede. Questa regola garantisce un elevato standard tecnico e professionale, indispensabile per il corretto funzionamento del giudizio di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità: Non un Terzo Grado di Merito
Il secondo e più sostanziale motivo di inammissibilità ha riguardato il contenuto del ricorso. La ricorrente lamentava l’illogicità della motivazione e il travisamento delle prove. Tuttavia, secondo la Corte, le sue argomentazioni non costituivano vere e proprie censure di legittimità. Piuttosto, l’imputata si è limitata a proporre una ‘ricostruzione alternativa del fatto’, contrapponendo la propria versione e la propria valutazione della credibilità (sua e della parte civile) a quella del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di decidere quale, tra due versioni plausibili, sia quella corretta. Questo è compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Il ricorso per cassazione è ammissibile solo se si denunciano specifici errori di diritto o vizi logici manifesti e decisivi, non se si cerca semplicemente di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, la Corte ha condannato l’imputata a versare tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è motivata dalla ‘colpa’ della ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione ‘evidente inammissibilità’. In altre parole, quando i motivi del ricorso sono palesemente infondati o contrari alle regole procedurali, si presume una negligenza grave che giustifica una sanzione economica.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata è un monito fondamentale sulle regole e i limiti del ricorso per cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare e dirette:
1. Assistenza Tecnica Obbligatoria: Il giudizio di Cassazione richiede l’assistenza di un avvocato specializzato. Il ‘fai-da-te’ processuale è non solo inefficace, ma giuridicamente inammissibile.
2. Focus sui Vizi di Diritto: L’oggetto del ricorso non può essere una riconsiderazione dei fatti. Bisogna individuare e argomentare specifici errori nell’applicazione della legge o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata.
3. Rischio Economico: Un ricorso presentato senza rispettare queste regole non solo non porta ad alcun risultato utile, ma espone a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Un imputato può presentare personalmente una memoria difensiva in Cassazione?
No, la legge stabilisce che nel giudizio di cassazione gli atti difensivi, incluse le memorie, devono essere redatti e sottoscritti da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità dell’atto stesso.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e la credibilità dei testimoni?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o sostituire il proprio giudizio su chi sia più credibile. Può solo verificare se il giudice precedente ha applicato correttamente la legge e ha motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Chi ha proposto il ricorso viene condannato a pagare le spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta ‘evidente’ e quindi colpevole, la Corte condanna il ricorrente anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLINELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.;
rilevato che è irrituale, e non può qui essere apprezzata, la memoria presentat personalmente dall’imputata (cfr. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Laudati, Rv. 276782 – 01 «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla part personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., com interpolato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno reda pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione»);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamentano l’illogicità e la contraddi della motivazione e il travisamento delle risultanze processuali poste alla base dell’affermazi di responsabilità dell’imputata, non contiene effettive censure di legittimità poiché ha prospe un’alternativa ricostruzione del fatto senza dedurre compiutamente il travisamento della prov (che non può essere ritualmente denunciato mediante il generico rimando alla denuncia sporta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della parte civile), in particolare contestando l’esclusione della cre della stessa COGNOME ed adducendo la plausibilità della sua ricostruzione rispetto alla narraz della persona offesa, ad avviso della difesa inverosimile (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2 COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
(I,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,itricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.