Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9796 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9796 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale crrro br , ..E. di Ravenna, in data 4 ctrUffin 2016, aveva riconosciuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME, responsabili dei fatti di rapina pluriaggravata in concorso e di lesioni perso aggravate, in concorso, loro ascritti, e li aveva di conseguenza condannati alle pene stimate equ e di giustizia;
considerato che tutti i ricorsi sono inammissibili:
rilevato, infatti, che il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, in punto di qualificazione giuridica, è articolato in termini non consentiti in s legittimità in quanto fondato sulla contestazione della ricostruzione dei fatti op conformemente dai giudici di merito, sollecitando perciò una ulteriore rivisitazione delle pr evidentemente estranea al perimetro del giudizio di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo del ricorso del COGNOME, inerente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato e non tiene conto de puntuale e corretta valutazione operata dalla Corte territoriale (cfr,. tra le Sez. 5 – , n. 21469 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281312 – 02, in cui la Corte ha ribadito non può riconoscersi l’attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nell commissione di un furto, abbia svolto la funzione di “palo”, in quanto il suo contributo, anch di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell’attività cri rafforzando l’efficienza dell’opera degli esecutori materiali e garantendo loro l’impunità;
rilevato che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è a sua vol inammissibile in quanto, se è vero che la Corte di appello non ha specificamente motivato sul punto dell’aumento per la continuazione, è pur vero che lo stesso motivo di appello era stat articolato in termini generici, ovvero di mera contestazione della eccessività della pena stab dal primo giudice che, in realtà, era stata stabilita nella metà del minimo edittale stabilito lesioni patite dalla persona offesa;
rilevato, ancora, che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME son a loro volta inammissibili essendo consolidato l’orientamento secondo cui in tema di concorso d circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitr ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzion dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.200 Alesci).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.