Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’ultima via percorribile per la difesa è il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione. Tuttavia, questo strumento non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Corte chiarisce perfettamente quando un ricorso in Cassazione inammissibile viene dichiarato tale, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i limiti e i requisiti di un ricorso efficace.
Il Contesto del Caso: Bancarotta Fraudolenta e la Condanna
Due soggetti venivano condannati in primo grado e in appello per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la loro responsabilità per aver compiuto condotte distrattive ai danni del patrimonio societario, in violazione degli articoli 216 e 223 della Legge Fallimentare. Non rassegnati alla condanna, entrambi proponevano ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso in Cassazione Inammissibile
I ricorsi presentati si basavano su argomentazioni diverse, ma entrambi sono incappati in ostacoli procedurali che ne hanno determinato l’inammissibilità. La Corte Suprema ha esaminato separatamente le posizioni, evidenziando le carenze di ciascuna impugnazione.
Il Ricorso Basato sulla Rivalutazione dei Fatti
Il primo ricorrente contestava la propria dichiarazione di responsabilità. La Cassazione ha prontamente rigettato il motivo, spiegando che tale doglianza non era consentita in sede di legittimità. L’imputato, infatti, non lamentava una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma proponeva una ricostruzione dei fatti diversa, basata su una differente valutazione delle prove. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente le norme e motivato la sua decisione in modo logico e coerente.
Il Ricorso Generico e le Mere Doglianze
Il secondo ricorrente, invece, contestava la motivazione della sentenza su due fronti: la sua effettiva funzione gestoria all’interno della società e la sua responsabilità per le condotte distrattive. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato l’inammissibilità.
Per quanto riguarda il ruolo di gestore, il ricorso è stato giudicato ‘generico’. Non indicava, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale, gli elementi specifici della sentenza impugnata che si ritenevano errati, impedendo alla Corte di comprendere appieno i rilievi e di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda le condotte distrattive, il ricorso si limitava a ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero a semplici lamentele sulla ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di diritto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché entrambi, seppur con sfumature diverse, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e giuridici, avendo esplicitato chiaramente le ragioni del proprio convincimento. Pertanto, i tentativi dei ricorrenti di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si sono scontrati con i limiti invalicabili del giudizio di Cassazione.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione in modo tecnicamente corretto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello; è necessario individuare specifiche violazioni di legge o vizi manifesti nel ragionamento del giudice. Un ricorso in Cassazione inammissibile perché basato su una diversa lettura delle prove o formulato in modo generico non ha alcuna possibilità di successo. La conseguenza, come in questo caso, è la conferma definitiva della condanna, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se, invece di denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione, tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti, oppure se è formulato in modo generico, senza specificare i punti della decisione impugnata e le ragioni di diritto della critica, come richiesto dal codice di procedura penale.
Cosa si intende quando si afferma che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina il merito della vicenda, cioè non stabilisce chi ha torto o ragione sui fatti, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ha comportato la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna degli imputati per i reati di cui agli artt. 216, commal, n. 1 e 2, e 223, comma 1, L. F.;
che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, con cui si denunzia violazione di legge in ordine dichiarazione di responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante l’utilizzo di criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico, con riferimento alla censura afferente alla sussistenza delle funzioni gestorie (perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), mentre, con riferimento al profilo della responsabilità per le condotte distrattive, è indeducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente