Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36848 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANGRI il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso nell’interesse del COGNOME, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà e illogic della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 476, 482 cod. pen. e agli artt. 640, 494, 629 cod. pen., non è consentito dalla legge, giacché propone una diversa valutazione delle prove, preclusa alla cognizione di questa Corte, alla quale è infatti inibita ogni valutazione delle risultanze processuali compiuta nei precedenti gradi di merito con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 12-15 della sentenza impugnata ove il giudice illustra gli elementi alla base della ricostruzione delle condotte di falsità, di tentata truffa e di minaccia diretta ad integrare l fattispecie estorsiva) limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);
ritenuto che il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 99, 62 n. 4, 133, 62-bis, 61 n. 2, 640, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato giacché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagine 15-17 della sentenza impugnata ove il giudice di merito rigetta la richiesta di disapplicazione della recidiva sulla base dei precedenti del ricorrente, esclude il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del danno sulla base del valore del pregiudizio patrimoniale, e così anche la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, in ragione della rilevanza del danno e della condotta minatoria del ricorrente, e infine conferma l’aumento sanzionatorio ex art. 81 cod. pen. escludendone l’eccessività mediante una coerente considerazione dello stesso in relazione alle condotte ascritte);
ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per inosservanza e illogica (non manifestamente illogica) valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria con
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riferimento rispettivamente agli artt. 110, 476 e 482 cod. pen. e agli artt. 110, 640 cod. pen., sono anch’essi non consentiti dalla legge perché prospettano una diversa valutazione delle prove sui cui il giudice di merito ha invece adeguatamente motivato (si vedano pagg. 10-11 della sentenza impugnata, ove vengono indicati gli elementi sulla base dei quali viene ritenuta fondata la prova della partecipazione del ricorrente alla materiale attività falsificatoria, e pag. 1 della sentenza ove viene ribadita la rilevanza degli elementi valorizzati dal giudice di prime cure per il positivo accertamento della sua condotta truffaldina);
ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso nell’interesse del secondo ricorrente è totalmente generico nella sua formulazione e non si confronta in alcun modo con la decisione impugnata, allegando motivi di critica e difesa (come quello del soggetto passivo della condotta) non proposti specificamente con i motivi di appello (come emerge senza alcuna incertezza dall’analitico riepilogo degli stessi, in alcun modo contestati dalla difesa Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, COGNOME, n.m.) con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274346);
che è totalmente generica la difesa articolata in subordine, che deduce altresì la mancanza di querela nonché l’avvenuta prescrizione, oltre che manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.