Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ACI BONACCORSI il 15/08/1964
COGNOME nato a ACIREALE il 16/02/1996
COGNOME nato a CATANIA il 25/07/1984
NOME nato a ACIREALE il 10/12/1968
COGNOME NOME nato a CATANIA il 26/02/1977
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Catania del 03/04/2024, d riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cata di condanna, in relazione al reato di cui all’art. 74, d.P.R.309/1990, deducendo violazion legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e lamentan l’omessa qualificazione delle condotte contestatAai sensi dell’art. 73, comma 6, d.P.R.309/1990
I ricorsi di NOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibile perch proposti avverso sentenza di concordato in appello emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. pro pen., per motivi non consentiti. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 5 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acce al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenu difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mot rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. p pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Per quanto attiene al ricorso proposto dal COGNOME, unico a non aver rinunciato ai motiv di appello, la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto rise cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di s dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una . ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che, dal compendio probatorio acquisito in atti, costituito da intercettazioni telefoniche, servizi di osser visione delle immagini di videosorveglianza, controlli effettuati su strada, è emerso c ricorrente rivestiva il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso, in quanto riceveva consi quantitativi di sostanza stupefacente da parte dei fornitori COGNOME COGNOME e COGNOME– circosta corroborata dai suddetti fornitori che hanno ammesso gli addebiti- che poi consegnava alla convivente NOMECOGNOME affinché fosse occultata e confezionata in dosi e poi riconsegnata COGNOME, che si occupava anche delle cessioni. La NOME agiva sotto la direzione e i esecuzione degli ordini impartiti dal compagno COGNOME, anche in ordine all’occultamento del danaro e al pagamento dei fornitori. Allo stesso modo il COGNOME impartiva ordini a COGNOME Salvatore, figlio della NOME
Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che il COGNOME fosse l’organizzatore del grup familiare costituito, sia pure composto da un numero esiguo di sodali appartenenti al medesimo
nucleo familiare, la cui attività non era intercambiabile o paritetica rispetto gli altri as quanto l’unico a mantenere, rapporti con i fornitori e a gestire
i
pagamenti.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della
Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
L.