Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione delle Prove è Insindacabile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi confini sono ben definiti. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove riesaminare i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce con chiarezza i motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione la valutazione delle prove o la misura della pena decisa nei gradi precedenti.
Il Caso: Dalla Condanna per Truffa all’Appello in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di truffa, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare un ricorso in Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di merito. Secondo la difesa, la sentenza di condanna si basava su una lettura errata delle prove raccolte, e veniva proposta una ricostruzione dei fatti alternativa. In secondo luogo, l’imputato lamentava una generica violazione di legge nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso in Cassazione e l’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso. Vediamo perché.
Il Limite alla Valutazione delle Prove
Sul primo punto, i giudici supremi hanno riaffermato un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito non è decidere se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro, ma solo verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. Tentare di offrire una ‘diversa lettura’ dei dati processuali, come ha fatto il ricorrente, esula dalle competenze della Corte.
La Discrezionalità nel Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La determinazione della pena, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione, guidata dai criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo), può essere censurata in Cassazione solo se risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze che la Corte non ha ravvisato nel caso di specie.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando la propria costante giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite. Ha specificato che il controllo di legittimità sulla motivazione non permette di saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con ‘altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno’. Il giudice di merito aveva fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta per il proprio convincimento sia sulla responsabilità penale per truffa, sia sulla sussistenza del reato. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di far rivalutare i fatti si è scontrato con la preclusione normativa che definisce il ruolo della Cassazione.
Per quanto riguarda la pena, la Corte ha sottolineato che la graduazione della sanzione è un’attività discrezionale del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se, come nel caso in esame, è sorretta da una motivazione sufficiente e non arbitraria. La lamentela generica del ricorrente non era idonea a dimostrare un vizio logico o un arbitrio nella decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione pratica fondamentale: un ricorso in Cassazione per avere successo deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, non su una diversa interpretazione dei fatti. Proporre un appello che assomiglia a un ‘terzo grado di merito’ porta quasi certamente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
È possibile contestare la valutazione delle prove in un ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito, né può verificare la logicità della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di merito?
No, a meno che la determinazione della pena (trattamento sanzionatorio) non sia frutto di un’evidente arbitrarietà o di un ragionamento illogico. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto contestato, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di truffa contestato (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge in punto di trattamento sanzioNOMErio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente