Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Suprema Corte non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso in Cassazione inammissibile non è un esito raro e comprenderne le cause è fondamentale per chiunque si approcci al terzo grado di giudizio. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce il suo ruolo di custode della legge, non di giudice dei fatti, delineando con chiarezza i confini invalicabili per chi presenta un ricorso.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Furto Pluriaggravato
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decide di tentare l’ultima via processuale a sua disposizione: il ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza d’appello.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorrente
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali, cercando di smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito:
1. Errata valutazione delle prove: Il ricorrente contestava la sufficienza del quadro probatorio, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accolta nei precedenti gradi di giudizio.
2. Mancanza di motivazione sulle aggravanti: Si lamentava che la sentenza non avesse adeguatamente giustificato la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, contestando la scelta del giudice di ritenerle semplicemente equivalenti.
La Decisione della Corte: un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso in Cassazione inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso presentati.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, spiegando perché ciascuno di essi fosse inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha ricordato un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non consente una “rilettura” dei fatti. La Corte non è un “terzo giudice” che può rivalutare le prove (testimonianze, documenti, etc.). Il suo compito è verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e se la sua motivazione sia logica e non contraddittoria. Tentare di proporre una propria versione dei fatti è un’operazione non consentita in questa sede.
Il secondo motivo è stato giudicato generico. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta lamentare una mancanza di motivazione; è necessario indicare con precisione quali elementi della sentenza impugnata siano illogici o carenti e perché. Una critica vaga e non argomentata, che non si confronta specificamente con la motivazione del giudice, si traduce in una doglianza di fatto, e quindi inammissibile.
Infine, sul terzo motivo, la Corte ha sottolineato che il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Questa scelta può essere censurata in Cassazione solo se risulta palesemente illogica, arbitraria o basata su una motivazione inesistente. Nel caso di specie, il giudice aveva giustificato la sua decisione di considerare equivalenti le circostanze, ritenendola la soluzione più adeguata per la pena concreta. Tale motivazione, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La redazione dell’atto richiede un’elevata perizia tecnica, focalizzata esclusivamente sui vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non sulla ricostruzione fattuale. Qualsiasi tentativo di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione del merito della causa è destinato a fallire, portando a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono riservate in via esclusiva al giudice di merito. Il ruolo della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Perché un motivo di ricorso sulle aggravanti può essere ritenuto generico?
Un motivo di ricorso è ritenuto generico quando non indica specificamente gli elementi della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni precise della censura, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Una critica vaga, che non si confronta con la motivazione del giudice, non consente alla Corte di esercitare il proprio controllo ed è quindi inammissibile.
Il giudice di merito è libero di non concedere le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti?
Sì, il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Questa decisione può essere contestata in Cassazione solo se è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e non è sorretta da una motivazione sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 17/07/1980
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello dì Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il cui il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sufficienza del quadro probatorio acquisito ai fini della affermazione della sua responsabilità penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da viz logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, particolare, pag. 2);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ de elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997 Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazìone di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta i mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravati, non è consentito in sede di legittimità ed manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitri o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitat ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025.