Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi Sono Solo una Ripetizione
Presentare un ricorso all’ultimo grado di giudizio richiede strategia e precisione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti. Quando ci si trova di fronte a un ricorso in Cassazione inammissibile, le conseguenze sono chiare: la conferma della condanna e l’addebito di ulteriori spese. Analizziamo insieme una decisione che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di furto aggravato e tentata estorsione. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte d’Appello, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione, presentando ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su un presunto vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione del materiale probatorio che avevano portato alla sua condanna nei due precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, non è sorprendente per chi conosce i limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Il Ricorso in Cassazione Inammissibile per Aspecificità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso ‘aspecifici’ e ‘reiterativi’. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni relative a violazioni di legge o a vizi logici manifesti nella sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte territoriale.
La Corte ha sottolineato che il suo compito non è quello di effettuare una ‘rilettura degli elementi probatori’ o di adottare ‘nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti’. Tale attività è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In presenza di una ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di merito che giungono alle stesse conclusioni in modo logico e coerente, il margine per una contestazione in sede di legittimità si restringe notevolmente. La ricostruzione operata dai giudici di appello è stata definita ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, fondata su una pluralità di elementi e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità. Pertanto, ogni tentativo di rimetterla in discussione si è rivelato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice della legge, non dei fatti. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori giuridici o vizi di motivazione che siano palesemente illogici, senza sperare in una terza valutazione del merito della vicenda. Proporre doglianze generiche o ripetitive non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, non un semplice tentativo di prolungare il processo nella speranza di un esito diverso.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e si limitavano a ripetere le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, chiedendo di fatto un riesame delle prove che non compete alla Corte di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti e le prove di un processo?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito di non avere il potere di compiere una nuova lettura degli elementi probatori o di adottare diversi criteri di valutazione dei fatti. Il suo giudizio è limitato alla legittimità, cioè alla corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7904 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a ROMA il 26/11/1982
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di furto aggravato e tentata estorsione, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.