Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3230 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MURAVERA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a LULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 COGNOMEa CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 23/11/2016 dal Tribunale di Nuoro, per quanto di interesse NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, comma 1 cod. pen, 1 e 7 legge 895de1 1967 (capo C) e di cui agli artt. 648, 61 n. 2 cod. pen. (capo D) e NOME COGNOME dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen, 2 e 4 legge 895 del 1967 (capo A) e di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. (capo B), e condannati alle pene ritenute di giustizia.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME, ed ha confermato la sentenza di primo grado relativamente alla posizione di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza COGNOMEa Corte sassarese hanno proposto ricorso, con distinti atti, i due imputati.
Il ricorso proposto personalmente da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dal momento che sia il provvedimento impugNOME sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data COGNOME‘entrata in vigore COGNOMEa legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà COGNOME‘imputato (e quindi anche del condanNOME) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale COGNOMEa Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ha articolato tre motivi; con i primi due deduce vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di porto in luogo pubblico COGNOME‘arma da guerra di cui al capo di imputazione; si duole in particolare che la Corte abbia trattato indistintamente le condotte di detenzione e di porto d’arma da guerra, e che abbia eluso il motivo d’appello con i I quale si contestava la consapevolezza in capo a COGNOME COGNOME‘esatto luogo in cui l’arma era stata occultata.
Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 178 comma 2 lett. c), 191, 360 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’accertamento dattiloscopico svolto dal P.M. nelle forme di cui all’art. 360 cod. proc. pen. senza tuttavia che l’avviso fosse dato al difensore di fiducia già nomiNOME (essendo stato invece effettuato l’avviso al difensore d’ufficio).
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte – con congrua motivazione in sede di merito.
6.1. Quanto ai primi due motivi, deve, in proposito, rilevarsi che sul tema proposto, la Corte d’appello (pagg. 29-32) si è intrattenuta con una motivazione immune da
censure, osservando come la prova COGNOMEa responsabilità dei reati di detenzione e porto d’arma da guerra si fondasse su risultati COGNOMEe indagini dattisoloscopiche, sul contenuto COGNOMEe conversazioni intercettate e sul luogo di rinvenimento COGNOME‘arma, condividendo l’iter argomentativo svolto dal Giudice di primo grado , e ritenendo conclusivamente provato che il COGNOME avesse detenuto e portato nel giardino dfi NOME COGNOME (ove poi è stata rinvenuta) l’arma in questione: a fronte di dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente si limita a ripercorrere aspecificamente le medesime argomentazioni dei motivi di appello e nel contempo ad invitare ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali.
6.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato: va infatti ricordato che L’attività individuazione e rilevamento COGNOMEe impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all’art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e COGNOMEe correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, Rv. 268165 – 01).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarato inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa COGNOMEe ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.