Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Valutazione dei Fatti non si può Discutere
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando come un ricorso in Cassazione inammissibile non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo compito non è rivalutare le prove, ma garantire la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per la nota “truffa dello specchietto”. Si tratta di un reato in cui la vittima viene indotta a credere di aver causato un danno (la rottura dello specchietto retrovisore) all’auto del truffatore, per poi essere convinta a risarcire immediatamente il danno con una somma di denaro per evitare procedure assicurative.
Nei gradi di merito, i giudici avevano ritenuto l’imputato penalmente responsabile, basando la loro decisione principalmente sulla credibilità del racconto della persona offesa. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sostenendo un “vizio di motivazione” nella sentenza d’appello. A suo dire, i giudici di secondo grado avrebbero errato nel valutare le prove e l’attendibilità delle testimonianze.
Il Ricorso in Cassazione Inammissibile e i Limiti del Giudizio
L’argomento centrale del ricorso era, dunque, una critica diretta alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. L’imputato, attraverso le sue “doglianze in punto fatto”, chiedeva sostanzialmente alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa e a lui più favorevole.
La Suprema Corte, tuttavia, ha prontamente dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. Ha spiegato che le censure mosse dall’imputato erano estranee al perimetro del giudizio di legittimità. Questo tipo di giudizio, infatti, non consente di effettuare una nuova valutazione delle prove o di sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito, che hanno già esaminato i fatti in primo e secondo grado. Un ricorso in Cassazione può avere successo solo se denuncia specifici travisamenti della prova o vizi logici macroscopici nella motivazione, e non una semplice discordanza con le conclusioni raggiunte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la sua decisione, la Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse del tutto esente da vizi logici. I giudici territoriali avevano esplicitato in modo chiaro e coerente le ragioni del loro convincimento, in particolare riguardo alla credibilità della persona offesa e all’attendibilità del suo racconto sulla dinamica della truffa.
Il ricorso, al contrario, si limitava a prospettare un “diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova”, un’operazione che, come detto, è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” del fatto, ma di un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Pertanto, tentare di ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, già adeguatamente respinte in appello, rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Principio di Diritto
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta di questa decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Il principio di diritto che emerge con forza da questa ordinanza è netto: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione per contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, a meno che non si dimostri un vizio logico manifesto o un travisamento evidente. Il giudizio di legittimità resta confinato al controllo della corretta applicazione delle norme giuridiche.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni. Questo tipo di riesame dei fatti è precluso alla Corte di Cassazione.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente lamentava un “vizio di motivazione” nella sentenza d’appello, sostenendo che i giudici avessero valutato in modo errato le prove a suo carico, in particolare la testimonianza della persona offesa nel contesto della cosiddetta “truffa dello specchietto”.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 935 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LOCRI il 24/03/1993
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, è finalizzato ad ottenere mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito;
che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato (cfr. p. 3 su credibilità soggettiva e sull’attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa in ordine alla cosiddetta “truffa dello specchietto”);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il COGNOME er estensore
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