Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Condanna per Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti. La Cassazione è un giudice di legittimità. Una recente ordinanza della Sezione Penale chiarisce perfettamente le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile, specialmente quando i motivi sono una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte in Appello. Analizziamo questo caso per capire i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello. L’imputato contestava la sua responsabilità per diversi reati, tra cui resistenza e violazioni della legge sugli stupefacenti (Art. 73 D.P.R. 309/90), oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il suo difensore ha quindi portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
Le Motivazioni del Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del giudizio di legittimità: il divieto di presentare motivi generici o meramente ripetitivi. Analizziamo i punti chiave della motivazione:
### Ripetitività delle Doglianze
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che i motivi del ricorso erano una mera riproduzione dei profili di censura già ampiamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una sede dove riproporre le stesse identiche argomentazioni fattuali, ma dove evidenziare specifici errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo ‘giuridicamente corretto, puntuale e coerente’ a tutte le doglianze difensive.
### Coerenza della Motivazione dei Giudici di Merito
La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello era immune da ‘manifeste incongruenze logiche’. I giudici di merito avevano costruito un percorso argomentativo solido in relazione a tutti i punti contestati, tra cui:
1. La resistenza contestata: La ricostruzione dei fatti era stata ritenuta logica e coerente con le prove acquisite.
2. La punibilità per i reati di droga: La Corte d’Appello aveva argomentato in piena coerenza con le più recenti indicazioni interpretative della Corte Costituzionale (sentenze nn. 211/22 e 116/24).
3. Il diniego delle attenuanti generiche: Anche su questo punto, la motivazione era stata considerata adeguata e non censurabile in sede di legittimità.
### Le Conseguenze dell’Inammissibilità
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. È interessante notare che la Corte non ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese legali alla parte civile, poiché la partecipazione di quest’ultima non ha influito sulle valutazioni, di natura puramente preliminare e processuale, che hanno portato alla decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere specifico, puntuale e focalizzato su vizi di legittimità. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già sconfitte in appello è una strategia destinata al fallimento, che si traduce in un ricorso in Cassazione inammissibile e in ulteriori oneri economici per l’imputato. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta redazione dell’atto di impugnazione, che deve dialogare criticamente con la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone le specifiche falle giuridiche o logiche, piuttosto che limitarsi a contestarne l’esito finale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sollevavano nuove questioni di legittimità, ma si limitavano a contestare genericamente la valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorrente ha dovuto pagare le spese legali della parte civile?
No. La Corte ha specificato che, nonostante l’inammissibilità, il ricorrente non è stato condannato a rimborsare le spese della parte civile, perché la partecipazione di quest’ultima non ha influito sulle valutazioni pregiudiziali e procedurali che hanno portato alla decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e It conclusioni della parte civile;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti tipici d resistenza contestata (si veda pag. 2, dal penultimo capoverso), alla punibilità dei fatti di capi C), D), sanzionati ai sensi dell’art. 73 CAM ( si veda pag 4, la dove si argomenta in ter di piena coerenza con le indicazioni interpretative espresse dalle sentenze nn 211/22 e 116/24 della Corte Costituzionale), al diniego delle generiche ( si veda pag 4, seconda parte)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen. ma non la condanna del ricorrente a rifondere le spese affrontate nel grado dalla part civile, perché la relativa partecipazione non ha influito sulle valutazioni pregiudiziali res Corte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.