Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 24/04/1981
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOMEche ha chiesto illegittimamente la trattazione orale, nonostante la fissazione del procedimento in Settima sezione, dove partecipazione delle parti non è prevista).
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato cui all’art. 640 comma 2, numero 2-bis cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedot appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
che, il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento dell prova per omissione, con riguardo ai tabulati telefonici, è ravvisabile sol l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probato rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’element frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risul probatorio. Tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisivi rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) complessivamente valutata;
che, il terzo e il quarto motivo del ricorso che contestano illogicità de motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della responsabilità, anche con riguardo al rispetto del criterio di valutazione de “l’oltre ogni ragion dubbio”, tendono ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediant criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il qua motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni de convincimento in ordine alla attività concorsuale del Russo nella truffa contesta che il quinto motivo di ricorso che contesta la correttezza del trattamen sanzionatorio irrogato, nella specie, il riconoscimento delle circostanze aggrava di cui agli artt. 61, n. 5 cod. pen. e 61, n. 7 cod. pen, è manifestamente info perché, l’onere argomentativo del giudice, in ordine alle stesse, è adeguatamen assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rile (si veda, in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.