Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44711 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e NOME COGNOME;
Considerato che i motivi di ricorso proposti si caratterizzano per la loro evidente reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che non si presta a censure in questa sede;
Atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
Rilevato che i quattro motivi proposti dal COGNOME NOME sono del tutto reiterativi e non si confrontano in alcun modo con la logica persuasiva motivazione della Corte di appello, che non si presta ad alcuna censura, avendo analiticamente considerato le argomentazioni proposte dalla difesa con motivazione esente da vizi con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 6 e 7), limitandosi a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01);
Atteso che le stesse considerazioni devono essere riferite al secondo motivo di ricorso della NOME COGNOME, attesa la lettura alternativa proposta dalla difesa della ricorrente, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione logica e persuasiva quanto alla ricostruzione del fatto imputato;
Rilevata, inoltre, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso della COGNOME, proprio in considerazione della specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, che ha evidenziato l’illegalità della pena per come determinata in
considerazione del giudizio di bilanciamento effettuato ed in relazione al quale la difesa neanche allega in termini concreti elementi dai quali desumere il proprio effettivo interesse rispetto al motivo articolato, tanto che neanche in sede di appello veniva presentata alcuna memoria o osservazione sul punto;
atteso che il Procuratore generale aveva proposto impropriamente appello, ma la Corte di appello aveva osservato che l’unica impugnazione consentita sarebbe stata il ricorso per cassazione, e pur tuttavia, a causa della contestuale proposizione di appello da parte delle difese, ha trattato l’impugnazione del pubblico ministero in relazione al contenuto della stessa (che lamentava all’evidenza una violazione di legge in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, in presenza dell’aggravante di cui all’art. 624-bis cod. pen.) e che con tale motivazione la ricorrente non si confronta affatto, incorrendo in una evidente aspecificità e genericità del motivo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Pres dente
Il Consigliere estensore
Così deciso il 12 settembre 2023