Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani che lo ha condannato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.
Il motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più favorevole – ricostruzione dei fatti. E noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognIzione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisurn. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Va poi ricordato che In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti, logiche ed esaustive argomentazioni, che il pieno coinvolgimento del NOME nei furti emergeva dal contenuto inequivoco delle intercettazioni e da quanto rilevato dalle forze dell’ordine intervenute su posto, in particolare dai seguenti elementi: 1) i correi, durante l’azione delittuosa, si rivolgevano al complice chiamandolo NOME; 2) gli agenti operanti, ascoltando le conversazione, avevano riconosciuto la voce, essendo egli noto perché pluripregiudicato; 3) gli agenti lo avevano materialmente riconosciuto proprio nel luogo ove si stavano svolgendo i fatti; 4) la conversazione telefonica con i complici in cui l’imputato manifestava evidente preoccupazione per l’arrivo della polizia; 5) dal fatto che egli avesse avvisato il complice di allontanarsi per la presenza delle forze dell’ordine.
A fronte di tale completo apparato argomentativo il ricorrente si limita ad opporre censure di mero fatto, peraltro già ampiamente disattese dalla Corte territoriale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indic dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
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