Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Critica ai Fatti non è Ammessa
L’ordinanza n. 45814/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso in Cassazione inammissibile è una conseguenza diretta quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio di merito. Analizziamo questa decisione per capire perché la Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici precedenti.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna per Riciclaggio al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di riciclaggio, pronunciata prima dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sostenendo che la motivazione fosse meramente “apparente” e illogica.
L’unico motivo del ricorso: una motivazione illogica?
La difesa ha basato il suo intero ricorso su un unico punto: la presunta illogicità della motivazione della Corte d’Appello. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano interpretato i dati processuali e le fonti di prova in modo errato. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di rileggere gli atti e le testimonianze per giungere a una conclusione diversa, più favorevole all’imputato. Si trattava, a tutti gli effetti, di una critica alla ricostruzione dei fatti.
La Decisione della Cassazione: il ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa impostazione, dichiarando il ricorso in Cassazione inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
I limiti invalicabili del giudizio di legittimità
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di valutare le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. La Corte di Cassazione, invece, è un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma assicurarsi che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e seguito le regole procedurali.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che non le è consentito “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi”. Non può, inoltre, testare la tenuta logica della sentenza d’appello confrontandola con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e basata su corretti argomenti giuridici. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di proporre una lettura alternativa delle prove si è scontrato con la preclusione stabilita dalla legge. La Corte ha citato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani, 2000), che ha consolidato questo principio. L’inammissibilità è stata quindi la logica conseguenza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: cosa insegna questa ordinanza?
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si avvicini al processo penale. Un ricorso in Cassazione ha speranza di successo solo se si concentra su specifici errori di diritto (es. un’errata interpretazione di una norma) o su vizi procedurali. Criticare la valutazione delle prove o l’attendibilità di un testimone, attività tipiche dei primi due gradi di giudizio, porta quasi certamente a una declaratoria di inammissibilità. Per evitare un ricorso in Cassazione inammissibile, è essenziale che i motivi di doglianza attengano esclusivamente alla violazione della legge e non a una diversa interpretazione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare un errore nell’applicazione della legge (vizio di legittimità), contesta la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di primo e secondo grado.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente sul caso riesaminando le prove, ma controllare che i giudici precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e di procedura.
Può la Corte di Cassazione sindacare la logicità della motivazione di una sentenza?
Sì, ma solo per rilevare vizi evidenti come una manifesta illogicità o una contraddittorietà insanabile all’interno della motivazione stessa. Non può però sostituire il proprio ragionamento a quello del giudice di merito se quest’ultimo risulta coerente e plausibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45814 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45814 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 21/11/2022 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia in data 9/4/2019 con la quale era stato condanNOME per il delitto di riciclaggio ;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’apparenza della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 co.1, lett.E) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di riciclaggio denunciando l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato(si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente