Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati. La Corte ha dichiarato un ricorso in Cassazione inammissibile perché basato su argomentazioni generiche, confermando la condanna degli imputati e aggiungendo il pagamento delle spese processuali. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua formulazione errata.
I Fatti del Processo
Tre persone erano state condannate in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. La stessa Corte aveva, tuttavia, riformato parzialmente la sentenza di primo grado, prosciogliendo gli imputati da un’altra accusa di furto pluriaggravato, grazie all’applicazione dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie (ex art. 162-ter c.p.).
Non soddisfatti della condanna per il tentato furto, i tre imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso e la Contestazione Sollevata
Il ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, contestando due aspetti principali:
1. La valutazione della responsabilità penale.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’obiettivo dei ricorrenti era ottenere l’annullamento della condanna o, in subordine, una riduzione della pena. Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace a causa della modalità con cui sono stati formulati i motivi.
Il Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. La decisione si fonda su una critica netta alla genericità e all’aspecificità dei motivi presentati, che non permettevano un reale scrutinio di legittimità sulla sentenza impugnata.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha distinto la valutazione per i due profili di contestazione.
* Sulla responsabilità penale: Il motivo è stato giudicato aspecifico. I ricorrenti non si sono confrontati in modo critico con le argomentazioni, seppur sintetiche, addotte dalla Corte d’Appello per giustificare la condanna. Un ricorso efficace deve ‘demolire’ punto per punto il ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a riproporre una tesi difensiva già respinta.
* Sulle attenuanti generiche: Il motivo è stato considerato generico. Il ricorso non chiariva su quali elementi concreti si sarebbe dovuto fondare il riconoscimento delle attenuanti. In pratica, i ricorrenti non hanno spiegato perché la decisione della Corte d’Appello di negarle fosse sbagliata, né hanno indicato quali fatti o circostanze (come il comportamento processuale, la giovane età, l’incensuratezza) avrebbero meritato una valutazione diversa.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per fare ciò, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione le parti della sentenza che contesta e le ragioni specifiche per cui le ritiene errate. Un motivo generico, che si limita a esprimere un dissenso generico dalla decisione senza un’analisi critica puntuale, non soddisfa i requisiti di legge e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi ritenuto che i ricorsi non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo qualsiasi discussione sul fondo della questione.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna per tentato furto aggravato è diventata definitiva. In secondo luogo, sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e specificità. L’esito di un ricorso in Cassazione inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di costi per l’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in modo generico e aspecifico. Non contestavano puntualmente le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si limitavano a esprimere un dissenso generale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘aspecifico’?
Un motivo è ‘aspecifico’ quando non si confronta direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, evitando di analizzarla criticamente. È ‘generico’ quando non indica gli elementi concreti e specifici che avrebbero dovuto portare il giudice a una decisione diversa, come nel caso del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dove non è stato spiegato il perché sarebbero dovute essere concesse.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4069 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4069 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a THIENE il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a SAN DONA’ DI PIAVE il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a MERANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, prosciogliendo ex art. 162-ter cod. pen. i ricorrenti per il reato di f pluriaggravato di cui al capo 1 d’imputazione e confermando per il resto la condanna degli stess per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.
Rilevato che l’unico motivo dei ricorsi – che deduce vizio di motivazione quanto al giudizi di penale responsabilità e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche – è:
aspecifico quanto alla responsabilità, in quanto non si confronta con le argomentazioni sia pur sintetiche, che la Corte di appello ha dedicato a questo tema;
è generico quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al qua non chiarisce sulla base di quali elementi esse dovevano essere concesse e, quindi, in cosa risiederebbe, in concreto, il vizio della sentenza impugnata sul punto.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025
Il consigliere COGNOME ensore
Il Presidente