Ricorso in Cassazione Inammissibile: L’Importanza dei Motivi d’Appello
Quando si affronta un processo penale, la strategia difensiva deve essere attentamente pianificata in ogni sua fase. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una regola procedurale fondamentale: un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della proposizione di motivi non sollevati nel precedente grado di giudizio. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le implicazioni pratiche di questo principio.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per una serie di reati, tra cui la violazione della legge sul diritto d’autore (art. 171-ter L. 633/1941), la ricettazione (art. 648 c.p.) e la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico e specifico motivo: la mancata applicazione dell’ipotesi di minore gravità per il reato di ricettazione, prevista dal quarto comma dell’articolo 648 del codice penale.
La Valutazione della Corte: un ricorso in Cassazione inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. L’ordinanza ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La ragione di questa decisione risiede in un vizio procedurale insuperabile: i motivi proposti in sede di Cassazione erano completamente nuovi rispetto a quelli presentati in Appello.
Infatti, nel giudizio di secondo grado, la difesa si era concentrata su altri aspetti: la richiesta di assoluzione per i reati di violazione del copyright e ricettazione, una diversa configurazione giuridica del reato di resistenza e, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la richiesta di una pena più mite.
Le Motivazioni della Decisione
La chiave di volta della decisione è l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano già state proposte nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La richiesta di applicare l’attenuante della minore gravità per la ricettazione non rientra tra queste ultime. Era un punto che la difesa avrebbe dovuto sollevare specificamente davanti alla Corte d’Appello. Non avendolo fatto, ha perso la possibilità di discuterne nel successivo grado di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per la novità delle censure.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella strategia processuale penale: ogni grado di giudizio ha le sue preclusioni. I motivi di appello definiscono i confini del dibattito processuale (effetto devolutivo) e ciò che non viene contestato in quella sede si considera accettato. È fondamentale, per la difesa, articolare sin dal primo atto di impugnazione tutte le possibili doglianze, sia di merito che di diritto, per non vedersi chiudere le porte della Corte di Cassazione. Un errore di strategia in appello può rendere un successivo ricorso in Cassazione inammissibile e precludere ogni ulteriore possibilità di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato alla Corte di Cassazione, ovvero la richiesta di applicare l’ipotesi di minore gravità per il reato di ricettazione, non era stato sollevato nei motivi del precedente giudizio di appello.
Cosa stabilisce l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale?
Questa norma sancisce che non è possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso diversi da quelli già dedotti in appello, a meno che non si tratti di questioni che il giudice può rilevare d’ufficio in qualsiasi fase del processo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la stato condannato per i reati di cui agli artt. 171 ter comma 2, L.633/1941 ( capo A), B) e 337 (capo C) cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, mancata applic dell’ipotesi di minore gravità di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen.
Le predette censure non sono state dedotte in appello. I motivi d’appello rigua infatti, esclusivamente l’assoluzione dai reati di cui ai capi A) e B) in contestazione configurazione dell’art. 337 cod. pen., nonché mancato riconoscimento delle circ attenuati generiche e trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
Le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. pro
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorr pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente