Ricorso in Cassazione Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore comune, tuttavia, può portare a una declaratoria di ricorso in Cassazione inammissibile, chiudendo le porte a una revisione del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ci offre un chiaro esempio di quando e perché questo accade, sottolineando l’importanza cruciale della specificità dei motivi di appello.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando un presunto ‘vizio della motivazione’ in relazione a tutte le doglianze già esposte nel precedente grado di giudizio. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la coerenza e la logicità delle argomentazioni con cui i giudici d’appello avevano confermato la sua responsabilità.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla forma e la sostanza dell’atto di impugnazione. La ragione di tale decisione risiede in un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso fosse ‘meramente riproduttivo’ di censure generiche già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. In altre parole, il ricorrente non ha formulato una critica puntuale e specifica contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con le risposte logiche e giuridiche fornite dai giudici del secondo grado.
Questo comportamento processuale viola l’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità la mancanza di specificità dei motivi. La Corte ha chiarito che l’inammissibilità deriva dalla ‘mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. Non basta, quindi, dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice è errata, illogica o contraddittoria, punto per punto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un insegnamento prezioso per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente riproporre le medesime doglianze, sperando in un esito diverso. È invece indispensabile un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende impugnare, individuando con precisione i vizi logici o giuridici e costruendo un’argomentazione che dialoghi direttamente con le motivazioni del giudice precedente, demolendole.
Un ricorso generico o ripetitivo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente: non solo la sentenza diventa definitiva, ma scatta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione venga oberata da ricorsi privi dei requisiti minimi per essere esaminati nel merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca di requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato tale perché si limitava a ripetere genericamente le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo di ricorso privo di specificità’?
Significa che l’atto di impugnazione non indica in modo chiaro e puntuale quali parti della decisione contestata sono considerate errate e per quali ragioni giuridiche. Un motivo generico non instaura un confronto critico con il ragionamento del giudice, ma si limita a riproporre doglianze astratte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso in Cassazione inammissibile?
Oltre alla definitività della sentenza impugnata, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa ordinanza, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29006 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; ·
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione a ciascuna doglianza proposta con l’atto di appello, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.