Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando l’Appello si Ferma
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna, ma l’accesso a questo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a dichiarare un ricorso in Cassazione inammissibile, sottolineando i rigorosi paletti procedurali che avvocati e imputati devono rispettare. Il caso in esame riguarda una condanna per rapina, ma i principi espressi hanno una valenza generale per l’intero sistema processuale penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato per il reato di rapina sia in primo grado che in appello presso la Corte d’Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, basando il proprio appello su tre distinti motivi: una presunta illogicità nella motivazione della sentenza, la richiesta di riqualificare il reato in uno meno grave (favoreggiamento) e un difetto di motivazione su un aspetto specifico (la natura dell’arma utilizzata).
Analisi dei Motivi di Ricorso Respinti
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascuno dei motivi, concludendo per la loro totale inammissibilità. Vediamo perché questa decisione rende il ricorso in Cassazione inammissibile e quali principi sono stati applicati.
Il Divieto di Rivalutare i Fatti
Il primo motivo di ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove come operate dai giudici di merito. La Corte ha prontamente respinto questa doglianza, ricordando un principio cardine del suo ruolo: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei tribunali precedenti né può riesaminare le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, ogni ulteriore discussione sul punto era preclusa.
La Genericità e la Ripetitività dei Motivi
Il secondo motivo, relativo alla mancata derubricazione del reato da rapina a favoreggiamento, è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto. Limitarsi a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con le ragioni per cui sono state rigettate, rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Mancanza di Specificità
Anche il terzo motivo, che lamentava un difetto di motivazione sulla natura dell’arma, è stato bocciato per mancanza di specificità. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato con quanto già affermato dal giudice d’appello su quello specifico punto. In altre parole, non è sufficiente lamentare un’omissione; è necessario dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato un punto decisivo o lo ha trattato in modo illogico, dialogando criticamente con il testo della decisione stessa.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il tentativo del ricorrente di ottenere una diversa lettura dei dati processuali e una differente ricostruzione storica dei fatti esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Citando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (Jakani, 2000), la Corte ha ribadito che non può saggiare la tenuta logica di una sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. I motivi di ricorso devono essere specifici, non ripetitivi, e devono colpire la logica giuridica della sentenza impugnata, non le conclusioni fattuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione inammissibile è una conseguenza diretta della presentazione di motivi non conformi alle regole procedurali. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere formulato in modo tecnicamente ineccepibile, concentrandosi esclusivamente sulle violazioni di legge o sui vizi logici manifesti della motivazione, senza mai tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio di merito. La decisione non solo conferma la condanna, ma impone anche al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a sottolineare la serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare nel merito i fatti, attività che spetta ai giudici dei gradi precedenti.
Cosa accade se i motivi di un ricorso in Cassazione ripetono semplicemente quelli già presentati in appello?
Se i motivi sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, il ricorso viene considerato non specifico e, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano: 1) volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione; 2) meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte in appello; 3) privi di specificità, in quanto non si confrontavano criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMENOME considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al del di rapina denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una dive lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non sol sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiu nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia port alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che l sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 4-5 della sente impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini de dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del delitto di rapina in quello di favoreggiamento e la manca applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazio di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, che lamenta difetto motivazione in ordine alla possibilità che l’arma utilizzata nelle rapine fosse è privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermat dal giudice di appello a pag. 7 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente