Ricorso in Cassazione Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’opportunità di analizzare due delle cause più comuni che portano a un ricorso in Cassazione inammissibile: la genericità dei motivi e la tardività della presentazione. Comprendere questi aspetti è fondamentale per chiunque si approcci al processo penale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
Due soggetti, precedentemente condannati dalla Corte di Appello per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata, decidevano di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il primo ricorrente lamentava una presunta violazione della legge penale e una contraddittorietà nella motivazione della sentenza d’appello, in particolare riguardo alla valutazione di una prova testimoniale. Il secondo, invece, censurava l’illogicità della motivazione legata all’analisi complessiva delle prove a suo carico.
La Decisione della Corte: Un Doppio Stop per i Ricorrenti
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i ricorsi, giungendo a una medesima conclusione, seppur per ragioni differenti: l’inammissibilità. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate, fermando il processo al vaglio preliminare dei requisiti di ammissibilità.
Il Profilo del Ricorso Generico e Ripetitivo
Per quanto riguarda il primo imputato, la Corte ha stabilito che il suo ricorso in Cassazione inammissibile era dovuto alla natura dei motivi proposti. I giudici hanno evidenziato come le sue argomentazioni non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già esaminate e respinte dalla Corte di Appello. Invece di formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione di secondo grado, il ricorso si limitava a riproporre le stesse tesi, risultando così non specifico e solo apparentemente critico. Questa mancanza di specificità viola la funzione stessa del ricorso di legittimità, che è quella di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non di riesaminare i fatti.
Il Profilo del Ricorso Tardivo
Il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ragione ancora più netta: la tardività. La sentenza d’appello era stata emessa il 20 giugno 2023, mentre il ricorso è stato depositato solo il 6 novembre 2023, ben oltre i termini previsti dal codice di procedura penale. La Corte ha precisato che non era applicabile alcuna proroga o disciplina speciale, poiché l’imputato era stato presente nel giudizio di primo grado. Oltre a questo vizio formale insuperabile, i giudici hanno comunque osservato che, anche se fosse stato tempestivo, il ricorso sarebbe stato ugualmente inammissibile per le stesse ragioni del primo: la natura ripetitiva e generica dei motivi.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve avere un contenuto specifico. Non può limitarsi a riproporre le medesime questioni già decise nei gradi precedenti, ma deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, che siano essi violazioni di legge o difetti di motivazione (illogicità, contraddittorietà). Ripetere argomenti già disattesi equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, compito che non le spetta.
Inoltre, il rispetto dei termini per l’impugnazione è un presupposto processuale inderogabile. La tardività del deposito dell’atto comporta automaticamente la sua inammissibilità, senza che il giudice possa esaminare il contenuto delle doglianze. La ratio è garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due lezioni fondamentali. In primo luogo, l’importanza di redigere ricorsi specifici, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, anziché limitarsi a ripetere argomentazioni già sconfitte. In secondo luogo, il rispetto perentorio dei termini processuali è un requisito non negoziabile. La conseguenza di un ricorso in Cassazione inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato una “pedissequa reiterazione” e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato una mera ripetizione quando si limita a riproporre gli stessi motivi già dedotti e respinti in appello, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. In pratica, quando non assolve alla funzione di critica costruttiva della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze se un ricorso penale viene presentato in ritardo?
Se un ricorso viene depositato oltre i termini stabiliti dalla legge, viene dichiarato inammissibile per tardività. Ciò significa che la Corte non esaminerà il merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
Cosa comporta economicamente la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione giudiziaria infondata. In questo caso, la somma è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CASTELLUCCHIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di primo con la quale i ricorrenti erano stati condannati per il delitto bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata;
Rilevato che il ricorso presentato dal COGNOME, con il quale egli lamenta l’inosservanza della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento della prova testimoniale è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, anche relativamente alla dedotta posizione di mero prestanome (vedi a pg. 5-6 della sentenza impugnata ), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
Considerato che il ricorso presentato dal COGNOME, con il quale si censura l’illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove, è tardivo in quanto la sentenza, emessa in data 20.06.2023, era soggetta ad impugnazione – ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 545 cod. proc. pen., non risultando applicabile al caso di specie la disciplina di cui al comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., giacchè l’imputato è stato presente nel giudizio di primo grado – fino al 02.11.2023, mentre risulta essere stata impugnata solo in data 06.11.2023.
Ritenuto che, in ogni caso, i motivi articolati dal ricorrente sono reiterativi di quelli propugnati con l’atto di appello, in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito congrua replica, rivelandosi, anche sotto tale profilo, inammissibili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.