Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12632 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ODERZO il 18/09/1974
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 217, comma 2, I. fall., disapplicand recidiva, in mesi quattro di reclusione con parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, confermando la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta societaria semplice di tipo documentale;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 546, 181, 185 cod. proc. pen per mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente della Corte d’Appello – è aspecifico oltre che manifestamente infondato: a ben vedere dall’esame del fascicolo emerge che effettivamente in atti vi è una sentenza sottoscritta solo dall’estensore e non anche dal presidente, ma la stessa non reca il timbro del deposito con la relativa data, diversamente da quella che reca la sottoscrizione della presidente e l’apposizione del timbro di deposito. Anche la doglianza rivolta alla correzione di errore materiale non rileva in quanto la stessa riguardava il nome proprio dell’imputato e non la sottoscrizione della sentenza; ne consegue la genericità e la manifesta infondatezza del motivo;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alle ragioni per le quali la Corte di Appello ritenuto attendibile il curatore fallimentare – è versato in fatto e non consentito: va ricord trattasi di valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l’ip in cui essa risulti manifestamente illogica e che sono inammissibili, il che nel caso in esame non è : pertanto, tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, d credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965); in definitiva, le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione risultante dal verbale di audizione dell’amministratore dell’11.4.2017, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di pro non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni d suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato che il quarto motivo – che lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte fa coincidere il mancato rinvenimento della documentazione contabile con la sua assenza – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che il quinto motivo – che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una
motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore
Il Presidente