Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 52146 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 2 Num. 52146 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 12/07/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME N. IL 08/08/1997 COGNOME N. IL 30/05/1996
avverso la sentenza n. 5569/2017 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/04/2018
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2019 la relazione l’atta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4. COGNOME ()opt o che ha concluso per GLYPH • -t C. l «e-k ;
Udito, per la parte GLYPH l’Avv
Uditi di Censo vv.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che in data 19/4/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti, all’esito di giudizi abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Sciacca in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di persona in età avanzata, NOME COGNOME che facevano rotolare per terra per sottrargli una collanina d’oro, e di lesioni aggravate ai danni della stessa persona offesa, ed ha confermato altresì le condanne alle pene ritenute di giustizia.
2. Il COGNOME articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen essendo emerso dalle dichiarazioni del coimputato COGNOME che solo questo avrebbe aggredito la persona offesa, mentre il COGNOME cercava di trattenerlo e di dividere i due.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta rivisitazione del trattamento sanzionatorio ed all’asserita insussistenza delle contestate aggravanti.
3. Il Barone, con unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo ritenuto i giudici di merito la pena adeguata perché conforme ai minimi edittali, senza considerare che già solo per l’aumento di pena disposto per la continuazione sarebbe stato possibile disporre una riduzione rispetto alla pena disposta dal primo giudice.
4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto articolati su motivi che si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen..
4.1. Le censure proposte nell’interesse del COGNOME avverso il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti ed in ordine, altresì, alla configurazione delle circostanze aggravanti, in particolare, attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, fondandosi la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sul racconto della persona offesa, sul giudizio di attendibilità dello stesso, espresso senza vizi logici e senza incorrere in contraddizioni con adeguato riferimento alla costanza e linearità del narrato, alla mancata costituzione di parte civile da parte del COGNOME, ed alla mancanza di sintomi di rancore di questo nei confronti dei ricorrenti, mentre il COGNOME si era avvalso della facoltà di non rispondere, e già il giudice di primo grado si era
espresso sull’inattendibilità del racconto del.COGNOME con motivazione che ai fini della valutazione della congruità della motivazione si integra a vicenda con quella di secondo grado, confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617).
A fronte di tale ricostruzione dei fatti, le censure in ordine al giudizio responsabilità ed alla configurazione delle aggravanti sono inammissibili perché prospettano una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo del motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottat dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibili dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4.2. Del pari inammissibili sono le doglianze proposte da entrambi i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 .del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (mentre, nel caso di specie, laa pena è stata determinata in misura vicina al minimo edittale), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pe le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure i richiami alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596), entrambi presenti nel caso di specie.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 12 luglio 2019