Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Suprema Corte Dice ‘No’ al Riesame dei Fatti
Comprendere i confini del giudizio di legittimità è cruciale per ogni operatore del diritto e cittadino. Non ogni sentenza può essere contestata all’infinito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso in Cassazione inammissibile viene dichiarato tale, riaffermando il principio che la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito. Analizziamo questa decisione per capire perché l’appello è stato respinto e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente basava il suo appello alla Suprema Corte su tre distinti motivi:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava la logica della motivazione della sentenza, proponendo una diversa lettura dei dati processuali e una ricostruzione alternativa dei fatti.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il giudice non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore.
3. Diniego dell’attenuante del danno di lieve entità: Si contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica prevista dall’art. 62, n. 4 c.p., relativa al pregiudizio economico causato alla persona offesa.
Questi motivi, sebbene comuni nella prassi, si scontrano con i rigidi paletti procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La sua analisi è un manuale su cosa non fare quando si impugna una sentenza dinanzi al massimo organo giurisdizionale.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha immediatamente chiarito che il primo motivo era inammissibile. La legge non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di riconsiderare l’attendibilità di un testimone o di ricostruire diversamente la dinamica dei fatti. Citando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (la n. 12/2000, Jakani), i giudici hanno ribadito che il loro compito è verificare la tenuta logica della motivazione, non confrontarla con modelli di ragionamento alternativi. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e, pertanto, incensurabile.
Secondo e Terzo Motivo: Discrezionalità del Giudice e Reiterazione degli Argomenti
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che, nel negare le attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti più rilevanti e decisivi. La motivazione della Corte d’Appello, anche su questo punto, è stata considerata logica e adeguata.
Infine, il terzo motivo è stato respinto perché considerato una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente disattesi nel giudizio d’appello. Proporre in Cassazione le stesse identiche argomentazioni già respinte, senza evidenziare un vizio di legittimità (come un errore di diritto o un difetto logico manifesto nella motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, rendendolo così inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Corte è netta: il ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione errata dell’impugnazione. Chi si rivolge alla Suprema Corte deve concentrarsi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, ovvero errori nell’applicazione della legge o palesi illogicità nella motivazione. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strada preclusa che porta non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né riesaminare l’attendibilità delle fonti di prova. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. Per la Corte è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
Cosa succede se un motivo di ricorso si limita a ripetere le argomentazioni già presentate in appello?
Se il motivo di ricorso è una semplice e pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, esso viene considerato inammissibile. Il ricorso in Cassazione deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, non riproporre le stesse questioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2251 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivaz posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motiva sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica d o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrappo la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri model ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragi suo convincimento a pag. 4 facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazio delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato, in presenza di una motivazione della Corte d’appello (pagine 4 e 5 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, sec cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavo dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a qu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motiva posta a base del diniego del riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 4 cod. pe fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte di merito alla pagina 5, con riferimento al pregi economico subito dalla persona offesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023