Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21602 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21602 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il 05/11/1954 NOME COGNOME nato a ROCCAPALUMBA il 09/09/1975
avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte d’appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono con atti separati ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale palermitano, condannando i ricorrenti alla pena di anni due di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 48, 110, 479, 476 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato per il reato di falso ideologico determinato dall’altrui inganno – no è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimit mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una miglior capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 d 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). A ben vedere il motivo in esame chiede in concreto una rivalutazione del materiale probatorio, ritenuto adeguato a comprovare la responsabilità in doppia conforme, non formulando una denuncia di travisamento e lamentando il vizio di motivazione senza confrontarsi con la motivazione impugnata, che trae dalla dichiarazione del teste COGNOME la prova della falsità anche del certificato a firma COGNOME e COGNOME, con motivazione non manifestamente illogica;
Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato per la sua certa buona fede – è inammissibile, in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità. (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 – dep. 13/01/1998, COGNOME, Rv. 210157): d’altro canto la sentenza di secondo grado richiama quella di primo grado che escludeva la buona fede in ragione della circostanza che l’interesse a ottenere l’accoglimento della domanda di invalidità era di RomanoCOGNOME in quanto diretto interessato, argomento con il quale non vi è uno specifico confronto da parte del ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle risultanze processuali acquisite e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato – è inammissibile, in quanto fondato s motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che anche ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 d 29/04/2021, B., Rv. 281521);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la c dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente