Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione relativamente all’individuazione dell’imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .3akani, Rv. 216260).
Ritenuto che il suddetto motivo di ricorso è, altresì, manifestamente infondato perché con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità. Quest’ultima è infatti fondata su concordi ed inequivoci elementi, come, ad esempio, il fatto che i carabinieri di Melendugno, ricevuta la denuncia di furto presentata dalla persona offesa e acquisiti i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza di un’abitazione vicina, riconoscevano, con certezza, nella persona del ricorrente l’uomo che percorreva la strada a bordo della bicicletta oggetto di furto. Rileva, inoltre, come proprio grazie alla collaborazione del COGNOME, fermato dagli agenti, la refurtiva veniva rinvenuta presso l’abitazione della nonna dello stesso. Infine, si ribadisce l’irrilevanza ai fini probatori della circostanza, valorizzata dalla difesa, che il ricorrente nella fotografia della carta d’identità avesse più capelli rispetto al momento del fatto, tenuto conto che la stessa risale a ben quattro anni prima del furto e che la capigliatura è una fattezza fisica mutevole nel tempo e facilmente modificabile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 GLYPH