Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un ricorso in Cassazione è inammissibile? La Corte lo ha chiarito in un caso riguardante una condanna per rapina, spiegando che non è possibile chiedere ai giudici supremi una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I fatti del processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due persone per il reato di rapina, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non soddisfatti della decisione, gli imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
In primo luogo, hanno criticato la motivazione della sentenza d’appello, ritenendola illogica e basata su una scorretta valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. In sostanza, i ricorrenti proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti, chiedendo alla Cassazione di riconsiderare l’attendibilità delle fonti di prova.
In secondo luogo, lamentavano un difetto di motivazione riguardo al nesso causale tra l’aggressione da loro perpetrata e le lesioni subite dalla vittima nel tentativo di recuperare i beni sottratti.
I motivi per cui il Ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi non meritevoli di accoglimento e, di conseguenza, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Le argomentazioni della Corte sono state nette e in linea con il suo consolidato orientamento.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha smontato le argomentazioni dei ricorrenti basandosi su principi cardine della procedura penale.
Sul primo motivo, relativo alla presunta illogicità della motivazione e alla richiesta di una nuova valutazione dei fatti, i giudici hanno ribadito che la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità” e non un “giudice di merito”. Ciò significa che il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. È precluso alla Cassazione sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Richiedere una diversa lettura delle dichiarazioni della vittima equivale a chiedere un nuovo processo, cosa che non rientra nelle competenze della Suprema Corte.
Anche il secondo motivo, riguardante il nesso causale, è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva, in realtà, fornito una motivazione chiara e sufficiente. I giudici di secondo grado avevano infatti fatto esplicito riferimento a un referto medico che attestava la piena compatibilità tra le lesioni riportate dalla vittima e l’aggressione subita. Pertanto, non vi era alcun vizio di motivazione, ma semplicemente un dissenso dei ricorrenti rispetto a una decisione correttamente argomentata.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione rappresenta un’importante lezione sul ruolo e sui limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso in Cassazione inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio di merito. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che i motivi di ricorso devono concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione, senza mai invadere l’area della valutazione dei fatti, riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito dei gradi precedenti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non entra nel merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il motivo sul nesso causale è stato considerato manifestamente infondato?
Il motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la sentenza impugnata conteneva già una motivazione adeguata. Faceva infatti riferimento a un referto medico che confermava la compatibilità tra l’aggressione e le lesioni riportate dalla vittima, rendendo la doglianza dei ricorrenti una mera contestazione di una valutazione di merito e non un reale vizio di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il 21/01/1992
NOME nato a TORTONA il 06/05/1986
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentanti nell’interesse di NOME COGNOME e COGNOME NOME con un unico atto;
ritenuto che i due motivi, comuni ad entrambi i ricorsi, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, denunciando la illogicità della motivazione sulla bas una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di attendib delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della pers offesa, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte dì cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitat le ragioni del suo convincimento (sì vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli odierni ricorrenti e della sussisten del reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dalla persona offesa e la condotta dei ricorrenti è manifestamente infondato poiché
la sentenza impugnata (cfr. pag. 5 dove si richiama il referto medico che dà atto della compatibilità tra l’aggressione e le lesioni subite nel tentativo di recupera il bene sottratto) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineat nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2024.